|
Il lavoro
part-time è in vigore dagli anni ‘80 anche se nel corso del tempo ha subito
delle modifiche che l’hanno reso confacente ora al datore di lavoro ora al
lavoratore. Nel 2002 i
lavoratori a tempo parziale erano 1.325.000 di cui quasi l’80% rappresentati
da donne: il problema che sottende questo tipo di contratto ha quindi una
connotazione assolutamente “rosa”. Nell’ambito
del mondo femminile di età compresa tra 35-44 anni il lavoro part-time è
rappresentato in misura preponderante dalle donne che vivono in coppia e con
figli (25%) rispetto alle single (9%);
risulta inoltre maggiormente applicato nella parte nord-est dell’Italia (si
arriva al 42% per le donne con tre o più figli). Nel complesso
della realtà lavorativa del nostro paese, a fine 2003 il 13.2% delle aziende
dichiarava di utilizzare impieghi part-time ma solo un anno dopo la percentuale
era già salita al 24.3%. Il part-time è sicuramente un modo per aumentare il
numero delle donne che lavorano, specie nei rientri dopo Il lavoro a
tempo parziale si caratterizza per un orario, determinato dal contratto di
lavoro, inferiore all’orario di lavoro usuale. Il rapporto a tempo parziale può
essere:
Il rapporto di
lavoro part-time è regolato da un contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato o indeterminato e si configura come lavoro stabile, cioè non
precario, che permette spesso di soddisfare le esigenze di flessibilità sia del
datore di lavoro che del lavoratore. Esistono
attualmente, dopo la riforma del mercato del lavoro, altri particolari tipi di
contratti utilizzati in Europa e in America e recentemente introdotti in Italia: Job on call
(lavoro a chiamata): il lavoratore rimane permanentemente a disposizione
dell’azienda (percependo un’indennità di disponibilità che non deve essere
inferiore al 30% dello stipendio in caso di lavoro effettivamente svolto, che
verrà a sommarsi al pagamento della prestazione quando questa venga effettuata)
che chiama al servizio in base a particolari esigenze produttive o necessità di
ordine tecnico. Gli unici paesi europei che utilizzano tali contratti sono
l’Olanda e il Belgio, perlopiù nel settore della consulenza aziendale e
informatica. Job sharing
(lavoro ripartito): diffuso in America fino dagli anni ‘60 e introdotto per le
sempre più evidenti richieste di flessibilità, è un contratto per cui due o
più lavoratori subordinati si obbligano in solido nei confronti di un datore di
lavoro per l’esecuzione di un’unica prestazione lavorativa. In pratica è
una forma di impiego nel quale l’insieme dei diritti e dei doveri di due o più
lavoratori sono combinati in modo da risultare come un’unica posizione
lavorativa a tempo pieno. Non va confuso con il part-time dove ogni singolo
lavoratore è l’unico responsabile dell’adempimento della propria
obbligazione lavorativa: nel job sharing invece ogni lavoratore è in solido
obbligato per l’intero della prestazione lavorativa dedotta in contratto e ciò
presuppone che tra i lavoratori stessi sussista un rapporto di assoluta fiducia
e collaborazione (in caso di assenza di uno dei lavoratori il datore di lavoro
può pretendere dall’altro l’adempimento dell’intera prestazione). I
lavoratori devono informare il datore di lavoro, con cadenza almeno settimanale,
di come distribuiranno l’orario di lavoro (non viene ben specificato cosa
succeda in caso di maternità o malattia, anche se per le prestazioni
previdenziali e assistenziali con relative contribuzioni i lavoratori condivisi
sono assimilati a quelli part-time). Molto diffuso nel nord Europa, spesso come
strumento sindacale di contrasto ai licenziamenti,
in Italia viene utilizzato nel turismo e terziario. Job
splitting (lavoro frazionato):
suddivisione del posto di lavoro in due posti part-time, quindi con due
posizioni lavorative ben distinte e con rapporti di assoluta indipendenza tra i
lavoratori. Flexi-time
(contratto di lavoro a tempo libero): forma di regolamentazione dell’orario di
lavoro con più o meno ampia facoltà del lavoratore di variare di giorno in
giorno la collocazione temporale della prestazione stessa, a patto che venga
rispettato il vincolo di una predeterminata prestazione stessa nell’arco della
singola unità di tempo (giorno, settimana, mese). Staff
leasing (lavoratori a tempo indeterminato in affitto): una specie di
(brutta) copia del lavoro interinale. In pratica si può essere dipendenti a
tempo indeterminato di una società che fornisce mano d’opera ma lavorare
indefinitamente presso un’altra azienda. Non esiste in Europa ed è applicato
in America dagli anni ’60 perlopiù a medici e avvocati o comunque per le
cosiddette “figure ad alta professionalità riconosciuta”. Questa modalità
di contratto permette all’azienda che assume di risparmiarsi la presenza (e
stipendi) dell’ufficio del personale e mantenere il ruolo direttivo del
lavoratore a disposizione. Per quello che
riguarda il lavoro part-time in Italia, in base al principio di non
discriminazione, il lavoratore deve ricevere un trattamento economico
proporzionato al numero delle ore di lavoro prestate, ma non meno favorevole
rispetto a quello di un dipendente di pari qualifiche (la proporzione riguarda
tutte le voci della retribuzione dirette, indiretta e differita; questo vale
anche per il diritto alla formazione professionale). Fanno eccezione gli assegni
familiari versati dall’INPS che risultano pari per part-time di almeno 24 ore
e riparametrati per prestazioni di lavoro inferiori. Gli scatti di
anzianità maturano, per il lavoratore part-time, con le stesse cadenze previste
per le prestazioni a tempo pieno senza che ci siano dei ritardi legati al minor
orario di lavoro. Il trattamento economico degli scatti invece è calcolato
sulla base dello specifico orario di lavoro. Il diritto alle ferie per il personale part-time è uguale a quello previsto per i dipendenti dello stesso livello. Nel part-time orizzontale la durata delle ferie è la stessa dei lavoratori a tempo pieno; nella forma verticale o mista il dipendente ha diritto a un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nel corso dell’anno. Nelle aziende ospedaliere è previsto la possibilità di accesso al contratto part-time per il 5% del personale medico sanitario (l’azienda ammette i dirigenti in misura non superiore al 3% dell’organico complessivo, incrementabile di un ulteriore 2% in presenza di situazioni gravi o particolari ). Se il numero delle richieste eccede la percentuale stabilita viene data la precedenza ai dirigenti che assistono il coniuge o il convivente o parenti di primo grado con handicap > del 70% e non autosufficienti e ai genitori con figli minori, in relazione al numero e alla salute degli stessi. Si può
chiedere il part-time per necessità familiari o sociali, prevalentemente legate
all’assistenza dei figli fino a 8 anni di età e
parenti non auto-sufficienti o in gravi condizioni psico-fisiche
(alcolismo, tossico-dipendenza o grave debilitazione). Per ottenere il contratto di part-time si deve produrre apposita domanda nella quale verrà specificato anche il mantenimento dell’esclusività del rapporto. Il dirigente può ridurre l’orario di lavoro settimanale dal 30 al 50% rispetto al lavoro a tempo pieno (38 ore settimanali), con modalità di part-time orizzontale, verticale o misto (ulteriori modificazioni dell’orario di lavoro per esigenze particolari e motivate andranno direttamente concordate in azienda). Il periodo di lavoro part-time non può essere inferiore a un anno (durante il quale l’azienda può provvedere ad assunzioni a tempo determinato) e il rientro in regime pieno può essere anticipato sia su richiesta del dirigente che dell’azienda, una volta cessate le condizioni che lo avevano determinato. Non è permesso il part-time ai dirigenti titolari di direzione di struttura complessa (gli ex-primari). In caso di
passaggio da contratto di lavoro part-time a lavoro a tempo pieno, se questa
avviene durante il periodo coincidente (anche solo in parte) con il congedo
obbligatorio di maternità, il calcolo dell’indennizzo viene fatto secondo la
modalità più favorevole per la lavoratrice: si calcola cioè la retribuzione
dovuta per l’attività a tempo pieno che sarebbe stata svolta se non fosse
intervenuto il congedo di maternità. Se il part-time
è di tipo orizzontale al dirigente può essere richiesto, senza obbligo, di
svolgere un lavoro supplementare fino al 10% della durata del lavoro. Queste ore
di lavoro supplementare vengono retribuite con un compenso pari alla
retribuzione oraria maggiorate del 15%; se l’azienda invece chiede invece un
lavoro straordinario in eccedenza rispetto a quello supplementare la
maggiorazione sarà del 50%. In entrambi i casi non si possono superare le 20
ore aggiuntive/anno. In ogni caso
viene sospesa la possibilità di esercitare la libera professione intramoenia
durante il periodo di lavoro part-time. E’ inoltre previsto il recesso per
giusta causa del dirigente part-time che non rispetti il rapporto di lavoro
esclusivo ed eserciti attività libero-professionale extramoenia. I dirigenti con part-time orizzontale o verticale non possono svolgere il servizio di pronta disponibilità, che consiste nell’immediata reperibilità del dirigente e obbligo per lo stesso di raggiungere l’ente nel tempo stabilito. In caso di part-time orizzontale le ferie sono in numero di giorni pari a quello dei dirigenti dello stesso livello; se è verticale le ferie saranno proporzionate alle giornate di lavoro prestate nell’anno e il relativo trattamento economico alla durata della prestazione giornaliera. Lo stesso vale per la malattia, mentre viene autorizzato per intero l’astensione obbligatoria per maternità (anche per il periodo che non è compreso in quello lavorativo), con trattamento economico sempre proporzionato alla prestazione giornaliera. I permessi per il matrimonio, lutto e astensione facoltativa in maternità sono accordati per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi, sempre con trattamento economico proporzionato alle ore di lavoro. L’attività
part-time non è prevista come contratto nell’ACN attualmente vigente (scaduto
a dicembre 2006). L’art. 18
punto 3 riporta testualmente che” il medico di medicina generale ha diritto ad
usufruire di sospensione parziale dell’attività convenzionale, con una sua
sostituzione part-time e per periodi anche superiori a sei mesi, comunque non
superiori a 18 mesi nell’arco di 5 anni per: allattamento o assistenza a
neonati entro i primi 12 mesi di vita; adozione di minore entro i primi 12 mesi
dall’adozione; assistenza a minori conviventi non autosufficienti; assistenza
a familiari conviventi, anche temporaneamente, invalidi al 100% e con indennità
di accompagnamento”. Non viene però specificato come, per quanto, con che
modalità e trattamento economico questo possa essere messo in atto.
L’allegato C riporta le regole dei rapporti economici tra i medici titolari e
i sostituti di assistenza primaria ma relativamente ai casi di sostituzione e
non per il part-time. Analogamente nell’art. 37 dell’ ACN sono regolamentate
le attività dei sostituti del medico di medicina generale in caso di completa
sostituzione dello stesso. Ricordiamo
che la convenzione prevede che i periodi di sospensione del rapporto
convenzionale (si presuppone quindi anche temporanei anche se non è
specificato) non possono essere considerati, a nessun titolo, come attività di
servizio e non possono comportare nessun onere, nemmeno previdenziale, a carico
del SSN. Peraltro anche i periodi di
assenza per congedo obbligatorio per maternità, gravidanza, puerperio, malattia
o infortunio non vanno più considerati come servizio effettivo in base
all’ACN attualmente ancora in corso. Nell’art. 38
si fa invece riferimento agli incarichi provvisori, attuabili però qualora in
un ambito territoriale si determini una carenza di assistenza in quanto i medici
non sono in grado di acquisire tutte le scelte disponibili, attività comunque
non assimilabile al lavoro part-time. Il medico
incaricato a tempo indeterminato nell’ambito della medicina dei servizi che si
assenti per comprovata malattia o infortunio, anche non continuativamente
nell’arco di 30 mesi, e che non sia in grado di espletare qualsiasi attività
lavorativa avrà, in base all’art. 83 l’intero trattamento economico goduto
in servizio , per i primi 6 mesi , al 50% per i successivi 3 mesi e conserverà
l’incarico per ulteriori 15 mesi senza emolumenti. Anche in questo caso non si fa riferimento al lavoro a tempo parziale ma ad assenza per malattia o infortunio. Riteniamo pertanto che manchi un’adeguata possibilità e regolamentazione del lavoro part-time per la medicina convenzionata, l’emergenza territoriale, la continuità assistenziale e la medicina dei servizi. Al XXV
Congresso Nazionale Snami tenutosi a maggio a Silvi Marina sono state approvate
due mozioni proposte da Snami Rosa (il settore dello Snami dedicato alle
problematiche del mondo femminile):
per la dirigenza medica l’ ampliamento della fascia di part-time per la
specifica destinazione delle necessità familiari delle donne che lavorano; per
la medicina convenzionata, come equivalente del part-time della dirigenza, la
possibilità di una sostituzione parziale continuativa fino a 3 anni per tutti i
problemi di gestione familiare. Pensiamo
possano essere un piccolo passo per un significativo miglioramento della
condizione lavorativa femminile e per un aiuto fattivo a conciliare il nostro
impegno nella sanità e nella famiglia. Maria 12
settembre 2006
|
|
Copyright © 2004/2005/2006/2007/2008/2009/2010- Dott.sa Maria Cristina Campanini - Aggiornato il: 21 gennaio 2010. Per domande o commenti > campanima@tiscalinet.it Questo sito dal dicembre 2009 non è più referenza del settore Rosa dello SNAMI. |