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INDENNITA'
ANCHE AI PADRI ADOTTIVI
La Corte Costituzionale
, con la sentenza n. 385 dell'11-14 ottobre
2005, ha
dichiarato illegittime le norme del Testo Unico sulla maternità, laddove
non viene previsto che il padre libero professionista percepisca, in
alternativa alla madre, l'indennità di maternità in caso di adozione e
affidamento di un minore.
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Si
aprono quindi interessanti prospettive per i padri adottivi che, a questo
punto, con una semplice valutazione di convenienza, potrebbero decidere di
subentrare alla loro compagna nel godimento di questi benefici. E' il
caso, ad esempio, di una madre adottiva disoccupata che, invece di
percepire il trattamento minimo dell'INPS, potrebbe "passare la
mano" al marito che, titolare di redditi professionali più
interessanti, avrebbe titolo ad un'indennità certamente più elevata.
La sentenza della Corte Costituzionale è stata emessa a
seguito di un ricorso di un Perito Industriale libero professionista,
avanzato nei confronti della propria Cassa professionale. Non è giusto,
dice la Corte , riservare il diritto di percepire l'indennità di maternità
alla sola madre libera professionista, perché ciò sarebbe contrario al
principio di uguaglianza fra i coniugi. E tale disuguaglianza è tanto più
spiccata, se si considera che la legge riconosce questa facoltà ai padri
lavoratori dipendenti.
In questi casi, aggiunge la Corte, occorre invece
garantire sempre la parità dei coniugi affidatari, nel superiore
interesse dei minori: entrambi i genitori sono infatti tenuti alla tutela
ed all'assistenza della prole nella fase dell'inserimento nella nuova
famiglia.
L'indennità a cui avrebbe diritto il padre adottivo o
affidatario è quella relativa ai tre mesi successivi all'ingresso del
bambino in famiglia.
La decisione della Consulta non è però immediatamente
operativa: i giudici costituzionali hanno infatti rinviato al legislatore
l'applicazione concreta del principio, ed occorrerà quindi attendere una
specifica disposizione normativa in merito. Anche
la Fondazione ENPAM
, per i medici e gli odontoiatri, uniformerà il proprio comportamento
alla pronuncia della Consulta, in conformità al meccanismo attuativo che
sarà predisposto a cura del legislatore.
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