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BREVE STORIA
L’Onaosi con sede a Perugia è un Ente senza scopo di lucro, fondato nel 1874 da Luigi Casati ed istituito dalla Legge n. 306/1901 con lo scopo di assistere gli orfani bisognosi dei sanitari italiani, quando ancora non esisteva alcuna forma di previdenza sociale; ora è giuridicamente inquadrato come fondazione privata. Nel 1977 il D.P.R. n. 616 eliminò alcuni enti pubblici ritenuti inutili, tra questi l'Onaosi. Nel 1991 una legge promossa dal senatore Saporito sancì che l'Onaosi aveva diritto di continuare ad esistere. Nel 2001 la Corte dei Conti analizzando il bilancio dell’Ente si esprimeva così: “…Peraltro giova richiamare l'attenzione della Fondazione sulla notevole crescita, di natura strutturale, del patrimonio netto, che passa dai 327 miliardi (lire) dell'esercizio 1995 ai 523 miliardi (lire) dell'esercizio 2000, e ciò nonostante la Fondazione abbia ridotto l'aliquota contributiva a carico degli iscritti dal 2% all'1,40% dell'80% della retribuzione, al fine di moderare l'esuberanza delle proprie risorse. Si raccomanda pertanto l'adozione d’opportune iniziative volte a ricondurre la situazione finanziaria in condizioni di maggiore equilibrio tra risorse disponibili e interventi d’assistenza. Da ultimo si segnala l'esigenza di eliminare le incongruenze evidenziate nella parte della presente relazione dedicata all'esame del bilancio, che attualmente non rispettano pienamente le regole contabili. Il nuovo obbligo di contribuzione esteso a tutti i sanitari (medici, farmacisti, odontoiatri e veterinari) porterà nelle casse dell’Ente privato circa 70 milioni di euro. PRESTAZIONI La Fondazione assolve il proprio scopo primario erogando le seguenti prestazioni in favore dei soggetti assistiti: a) ammissione in strutture, compresa la permanenza nelle strutture di villeggiatura per vacanze estive e invernali (porto Verde, Ispani, Nevegal e Prè St. Didier); b) contributi in denaro, di carattere ordinario e/o straordinario; c) interventi diretti a favorire la formazione; d) interventi speciali a favore dei disabili di cui alla L. 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni; e) convenzioni con Università, Istituti e Centri di ricerca per specializzazioni post-lauream; f) ogni altra forma ritenuta idonea al conseguimento dei fini istituzionali, o a essi strumentale, complementare o comunque connessa. La Fondazione, nell'ambito delle proprie finalità ed entro i limiti di bilancio, eroga, altresì, prestazioni e servizi, anche a pagamento, cui possono accedere i figli di contribuenti viventi, obbligatori o volontari, gli stessi contribuenti e i loro coniugi. La Fondazione ha appena inaugurato una residenza per anziani a Montebello (Pg) che offre soggiorni a prezzi ridotti.
CHI HA DIRITTO ALLE PRESTAZIONI ONAOSIa) Gli orfani dei sanitari contribuenti obbligatori o volontari, iscritti alla data del decesso e in regola con i versamenti dei contributi;b) I figli dei contribuenti, obbligatori o volontari, in regola con i versamenti, dichiarati totalmente e permanentemente inabili all'esercizio della professione, per malattia insorta durante il periodo della contribuzione; c) I figli dei contribuenti cessati dal servizio, anche per dimissioni volontarie, che abbiano un minimo di 30 anni di contribuzione complessiva, che risultino regolari contribuenti obbligatori entro il 31 dicembre 2002 e che mantengano l'iscrizione all'ordine professionale; d) I figli dei contribuenti volontari al 31 dicembre 2002 che, avendo un minimo di 60 anni di età, abbiano versato complessivamente il contributo annuale per almeno 30 anni e che mantengano l'iscrizione all'ordine professionale.
Non è prevista la possibilità di adesione delle vedove/vi di sanitari non iscritti antecedentemente al 2003.
CHI PAGA IL CONTRIBUTO ONAOSI L’art. 52 estende l’obbligo della contribuzione ONAOSI (che peraltro in passato è stata prelevata in modo coatto dalla busta paga degli ospedalieri) a tutti i Sanitari iscritti ai rispettivi Ordini (compresi quindi pensionati, specializzandi, colleghi che lavorano con contratti di libera professione), indistintamente e indipendentemente dal reddito percepito.
PAGARE SI - PAGARE NO Sulla base della incostituzionalità del contributo ONAOSI è stato avanzato un ricorso al TAR da parte di differenti Ordini (medici, farmacisti e veterinari) di cui si attende ancora il parere.
SNAMI E ONAOSI
Per eventuali approfondimenti consultate il sito www.snami.org
li 12.10.2005 Maria Cristina Campanini
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