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Ricordo
che il diritto a fruire di indennità similari impedisce di beneficiare della
indennità di maternità istituita dalla L. n. 379/11.12.1990 e successive
modificazioni (pertanto le
professioniste lavoratrici dipendenti non hanno diritto all’indennità ENPAM). Le
indennità di maternità, adozione, affidamento e aborto non sono cumulabili con
i trattamenti economici eventualmente spettanti alla professionista per altre
forme di assicurazione sociale, nonchè
con qualsiasi altro trattamento similare (ad es.: per malattia,
disoccupazione, integrazione salariale, ecc.). La copertura dell’onere per le indennità di maternità, adozione e affidamento è assicurata da un contributo annuo a carico di tutti gli iscritti al Fondo Generale ENPAM attualmente di Euro 52,68 (£. 102.000) annue.
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Copyright © 2004/2005/2006/2007/2008/2009/2010- Dott.sa Maria Cristina Campanini - Aggiornato il: 21 gennaio 2010. Per domande o commenti > campanima@tiscalinet.it Questo sito dal dicembre 2009 non è più referenza del settore Rosa dello SNAMI. |