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La nuova legge
sui congedi parentali modifica le modalità di fruizione dell’astensione
obbligatoria da parte della madre. Più precisamente viene introdotto un
criterio di flessibilità nella utilizzazione del periodo di maternità
obbligatorio. Anziché articolare l’assenza nei due mesi precedenti il parto e
nei tre mesi successivi, infatti, la madre può decidere di astenersi dal lavoro
il mese prima del parto e nei successivi quattro mesi. Condizione
necessaria perché la lavoratrice in gestazione possa godere della
"maternità flessibile" è la presentazione di un certificato del
ginecologo del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato, che
attesti la mancanza di pregiudizio alla salute della gestante e del bambino. La domanda per lavorare oltre il settimo mese di gravidanza va presentata al datore di lavoro e all'istituto di previdenza che eroga il trattamento di maternità, corredata dalle certificazioni sanitarie, purché queste siano acquisite dalla donna "nel settimo mese di gravidanza".
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Copyright © 2004/2005/2006/2007/2008/2009/2010- Dott.sa Maria Cristina Campanini - Aggiornato il: 21 gennaio 2010. Per domande o commenti > campanima@tiscalinet.it Questo sito dal dicembre 2009 non è più referenza del settore Rosa dello SNAMI. |