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La nuova legge sui congedi parentali modifica le modalità di fruizione dell’astensione obbligatoria da parte della madre. Più precisamente viene introdotto un criterio di flessibilità nella utilizzazione del periodo di maternità obbligatorio. Anziché articolare l’assenza nei due mesi precedenti il parto e nei tre mesi successivi, infatti, la madre può decidere di astenersi dal lavoro il mese prima del parto e nei successivi quattro mesi.

Condizione necessaria perché la lavoratrice in gestazione possa godere della "maternità flessibile" è la presentazione di un certificato del ginecologo del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato, che attesti la mancanza di pregiudizio alla salute della gestante e del bambino.
In caso di situazione pregiudizievole, alla lavoratrice non è consentito lo spostamento ad altre mansioni o la modifica delle condizioni e dell'orario di lavoro.

La domanda per lavorare oltre il settimo mese di gravidanza va presentata al datore di lavoro e all'istituto di previdenza che eroga il trattamento di maternità, corredata dalle certificazioni sanitarie, purché queste siano acquisite dalla donna "nel settimo mese di gravidanza".

 

 

 

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