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Dr. ANTONIO CANINO OTTOBRE 2008 Lo stalking, una
condotta molesta che esiste da sempre ma che solo da poco tempo ha attirato
l’attenzione di ricercatori ed investigatori. Pedinamenti, telefonate
indesiderate, minacce che una persona, lo stalker, compie nei confronti della
propria vittima. Questo tipo di comportamento, prima che capiti, non è preso sul serio ed è considerato alla stregua di uno scherzo. Poi provoca danni psicologici e non psicologi di un’entità tale che il 20% delle vittime dichiarano di aver avuto propositi suicidi. Il fenomeno dello
Stalking (altrimenti detto “sindrome del molestatore assillante”), ha
cominciato a destare un certo interesse, non solo nell’opinione pubblica, ma
anche da parte di alcuni studiosi della psicologia e della sociologia, in
seguito a certi eventi, accaduti negli anni ’80, in cui la molestia assillante
venne indirizzata a dei personaggi di spicco dello Star System, personalità
dello spettacolo e dello sport. Tra gli altri ricordiamo le tenniste Martina
Hingis e Serena Williams inseguite in tutti i tornei internazionali dai propri
persecutori, le attrici Theresa Saldana pugnalata dal suo stalker a Los Angeles
nel 1982 e Rebbecca Shaffer assassinata nella sua metropoli dal suo persecutore
nel 1989, episodi questi, che hanno ispirato la prima legge anti-stalking in
California, in vigore dal 1992. Altre vittime sono state Sharon Stone, Jodie
Foster, Nicole Kidman, Steven Spielberg ed in Italia Irene Pivetti (famoso è il
suo “archivio privato di pazzi innocui e pazzi pericolosi”) e Catherine
Spaak (il cui persecutore era un dirigente conosciuto ad un corso di meditazione
buddista che per quattro mesi l’ha ossessionata con pedinamenti e telefonate
oscene). Studi epidemiologici
hanno però dimostrato che episodi di stalking avvengono con maggiore frequenza
al di fuori del mondo ristretto delle celebrità e dei fatti di cronaca nera,
verificandosi all’interno di quella vasta area che è la violenza domestica. Da un punto di vista etimologico, la parola “stalking” deriva dal linguaggio tecnico - gergale della caccia e letteralmente significa “fare la posta”. Questa definizione, sebbene sia la più semplice fra le tante in seguito enunciate da diversi studiosi della materia, sembra a mio avviso la più vicina al comportamento tipico del molestatore assillante che è quello di seguire la vittima nei suoi movimenti o meglio “appostarsi” alla sua vita. Malgrado esistano disaccordi circa la definizione, concordo con Galeazzi e Curci quando affermano che si può parlare di stalking solamente nel momento in cui si osservano “una serie di comportamenti ripetuti ed intrusivi di sorveglianza, alla ricerca di un contatto e di comunicazione nei confronti di una vittima che risulta infastidita e/o preoccupata da tali attenzioni o comportamenti”. Seguendo tale definizione, la sindrome è costituita da: 1.
un attore (stalker) che individua una persona nei confronti della quale sviluppa
un’intensa polarizzazione ideo – affettiva. 2.
una serie ripetuta di comportamenti con carattere di sorveglianza e/o di
comunicazione e/o di ricerca di contatto 3.
la persona individuata dal molestatore (stalking victim) percepisce
soggettivamente come intrusivi e sgraditi tali comportamenti, avvertendoli con
un associato senso di minaccia e di paura. Tale definizione può
essere quindi ricollegata ai numerosi studi australiani di Mullen il quale
distingue i comportamenti messi in atto dallo stalker in due categorie: comunicazioni intrusive
(telefonate, lettere, sms, e-mail) contatti Questi ultimi sono a loro volta suddivisibili in comportamenti di controllo diretto (come pedinare, spiare, sorvegliare) ed in comportamenti di confronto diretto (visita sul lavoro, minacce, violenze). In questo nostro lavoro,
abbiamo tentato di raccogliere tutti i dati (descrittivi del fenomeno ed
epidemiologici) tentando di delineare un quadro riassuntivo degli elementi in
possesso a tutt’oggi per studiare realmente chi è e come ci si può difendere
dal molestatore assillante. I
COMPORTAMENTI DI MOLESTIA ASSILLANTE In maniera schematica,
ricordando quanto detto dell’agito del molestatore assillante, i
comportamenti, sebbene si presentino con maggiore frequenza in modalità mista,
possono essere così classificati: «
lettere e fiori 60% «
telefonate 78% «
pedinamento 75% «
sorveglianza sotto casa
35% «
danno alla proprietà
35% «
violazione di domicilio
26% «
visita sul luogo di lavoro 40% «
appostamenti vari 40% «
minacce di violenza
76% «
violenza a terzi 6% «
violenza fisica di diversa entità 37% «
violenza sessuale 10% «
tentato omicidio 3% «
omicidio/omicidio familiare 5% « omicidio/suicidio 5% Come si può osservare,
tale classificazione non rispecchia i criteri di ordine di frequenza, quanto
quelli di gravità. Tra i casi estremi la violenza a terzi, solitamente animali,
deve essere concepita come vera e propria minaccia da non sottovalutare in
quanto spesso sconfina con la possibilità omicidiaria. Come afferma lo stesso
Galeazzi, il fenomeno dello stalking viene considerato nella sua gravità nel
momento in cui questo sfocia nell’omicidio o nel suicidio, in realtà, le
conseguenze sulla vittima sono numerose e non coincidono necessariamente con la
morte di quest’ultima. Tra queste, quelle più frequenti sono i disturbi
d’ansia e i disturbi del sonno, ma non è raro trovare anche un disturbo post
- traumatico da stress. IL
PROFILO PSICOLOGICO DELLO STALKER La maggioranza dei
comportamenti assillanti vengono messi in atto da partner o ex-partner di sesso
maschile (in Italia il 70% degli stalkers è uomo), con un’età compresa tra i
18 ed i 25 anni (il 55% dei casi) quando la causa è di abbandono o di amore
respinto o superiore ai 55 anni quando ci si trova di fronte ad una separazione
o ad un divorzio. Sebbene sia possibile un
certo uso ed abuso di sostanze e/o di alcool, questa non risulta essere una
caratteristica essenziale del quadro descrittivo del molestatore in questione. Le cause possono essere
diverse, ma spesso si traducono in casi di abbandono o di amore respinto (le
vittime più giovani) o per separazione e divorzio. Si sente , purtroppo
spesso sentire di tragedie che si sono consumate tra coppie in crisi o già
divise, un caso può essere quello successo a Torino, dove un giovane di 28
anni, Antonio Rizzo, è stato arrestato per l’omicidio della sua ragazza,
Nadia Meneghini, dopo l’interrogatorio il giovane ha confessato di aver
strangolato la giovane ragazza e dopo di averla soffocata con un cuscino. Il
movente sembra essere dato dal fatto che lei volesse lasciarlo e che lui non
accettasse questa separazione, dopo che dalla Sicilia si era trasferito a Torino
per starle vicino, “l’ho fatto in un momento di rabbia insopportabile, non
volevo ucciderla è stato un raptus” ha dichiarato. L’età dei soggetti fa
intendere, da un punto di vista psicologico, una personalità debole o non
ancora ben formata e che, per la paura di essere abbandonati, magari come
ripetizione di esperienze infantili precoci di separazioni avvenute, si lega
ossessivamente a qualcuno. Lo stalker quindi, come afferma il Professor Curci,
sviluppa disturbi relazionali legati ad eventi traumatici e che manifestano un
gran bisogno di affetto. Si sottolinea quindi la
possibile esistenza e persistenza nello stalker di un modello di attaccamento
insicuro (ansioso - ambivalente, evitante o disorganizzato, come affermano gli
studiosi dell'attaccamento) per cui il soggetto non può fare a meno dell''altra
persona, la quale diventa funzionale per la propria esistenza. La presenza di un quadro psicopatologico rispecchia una piccola percentuale della popolazione "stalkizzante", circa cioè il 10%; da questo si può intendere come un possibile etichettamento del molestatore assillante come malato sia del tutto erroneo e fuorviante rispetto alla complessa tematica trattata in questa sede. IL
PROFILO PSICOLOGICO DELLA VITTIMA Secondo il Centro
antipedinamento di Roma, solamente nella Capitale si denuncia che il 21% della
popolazione è vittima, almeno una volta nella vita, di stalking. Questi dati, già di per
sè allarmanti, ci danno ovviamente un quadro generale della situazione; è
importante infatti considerare il così detto "numero oscuro", ossia
di tutti i casi in cui la molestia assillante non è stata segnalata alle
autorità o denunciata. Secondo uno studio
americano, il 12% della popolazione femminile viene perseguitata da parte di un
molestatore assillante. In Italia, l’86% delle
vittime è donna ed ha un’età compresa più frequentemente tra i 18 ed i 24
anni (20%), tra i 35 ed i 44 (6,8%) o dai 55 anni in poi (1,2%). Uno studio delle molestie
assillanti che si limiti ad un’analisi delle caratteristiche degli aggressori
rischia in partenza di non cogliere la complessità insita nell’insieme di
comportamenti e comunicazioni che definiscono lo stalking, fermandosi solo al
primo punto del modello sindromico presentato. Il rapporto che si viene
a creare tra molestatore e la sua vittima è stato finora poco esplorato nelle
dinamiche relazionali, anche perché le ricerche si sono concentrate sul
molestatore e meno di frequente sulla vittima, raramente sulla coppia
molestato-molestatore. Un’indagine australiana
ha osservato, tramite un sondaggio a 6300 donne, che è più probabile che la
molestia sia commessa da un uomo e risulta inoltre che il 2,6% delle vittime
sposate o legate stabilmente, riferisce non solo che il reo risulta essere il
coniuge o l’ex- partner, ma anche di aver subito violenza da questi. La
violenza fisica, spesso di natura sessuale, è quindi un tratto distintivo della
vita della vittima. Un elemento a dir poco
interessante è la categoria vittimologica più a rischio che risulta essere
quella denominata “help profession” ossia di tutti quegli operatori che si
mettono in campo essenzialmente per aiutare il prossimo, fra cui: assistenti
sociali, medici, infermieri e…psicologi. In questo senso, uno studio di
Galeazzi e Curci evidenzia come, di 108 psichiatri, psicologi e specializzandi,
il 20% avesse subito almeno una campagna di stalking perdurante da più di un
mese e con più di 10 episodi singoli di intrusione. Un esempio dell’alto
rischio di queste professioni è il caso di “Monica , un medico di quasi 40
anni, il suo assassino lo ha conosciuto in ospedale. E probabilmente la sua
memoria lo aveva catalogato come uno qualunque dei suoi tanti pazienti. Solo che
per lui, evidentemente, quell’incontro fortuito deve aver avuto un sapore del
tutto diverso. Per una non casuale coincidenza di eventi esattamente il giorno
dopo aver dimesso il suo morboso paziente Monica ha iniziato a ricevere un
numero sempre crescente di telefonate anonime da parte di un ammiratore che alla
fine si è rilevato il suo killer. Deluso da continui dinieghi le è piombato
davanti alla soglia di casa, l’ha aggredita e finita con una coltellata alla
gola” (dal settimanale "D Donna" Nel nostro paese è anche
possibile che possano essere stati fattori culturali e sociali a far sì che il
fenomeno dello stalking, sia meno prevalente, ma una migliore attenzione e
permetterà in futuro una consapevolezza maggiore del problema. Sicuramente dal
punto di vista legislativo non ci troviamo in una posizione avanzata rispetto
alla considerazione del problema. Gli stati Uniti, il Regno Unito e il Canada,
hanno cercato, nel corso degli anni, di sviluppare una legislazione, sul
problema del molestatore assillante, vediamo qui brevemente come. La
giurisprudenza Americana, è stata la prima ad affrontare specificatamente il
problema della definizione dello stalking. Nel 1992 il Congresso degli Stati
Uniti ha deliberato che la massima autorità giudiziaria della federazione, l’Attorney
General, attraverso il National Istitute of Giustice, conducesse ricerche sul
fenomeno e sviluppasse un modello legislativo anti-stalking costituzionale e
applicabile nelle singole legislazioni degli stati membri. Entro la fine del
1994 tutti gli Stati hanno approvato la legge anti-stalking. La maggior parte di esse
definiscono lo stalking come “L’intenzionale malevolo e persistente
comportamento di seguire o molestare un’altra persona”. Alcuni stati
chiedono che insieme alla molestia esista una “minaccia credibile” e che sia
verosimile che il persecutore possa attuare la minaccia, per essere perseguito. Alcuni stati, in mancanza
della minaccia esplicita prevedono pene meno gravi trattandolo come semplice
molestia. In Canada è considerato
delitto di molestia criminale “...molestare intenzionalmente o imprudentemente
un’altra persona in ciascuno di questi modi: 1) seguendo o comunicando con
quella persona e conoscenti anche indirettamente; 2) sorvegliando i luoghi dove
quella persona o un suo conoscente risiede o si trova; 3) mettendo in atto
condotta minacciosa di qualsiasi tipo diretta a quella persona ed ai suoi
familiari, tale da far temere per la sua sicurezza” Nel Regno Unito nel 1997
è stato adottato il “Protection from Harassment Act”, per affrontare in
modo più mirato, della legislazione precedente, i comportamenti di molestia.
L’atto prevede che “una persona non deve attuare una condotta che sa o
che dovrebbe sapere essere causa di molestia ad un’altra. Se una persona
ragionevole in possesso delle medesime informazioni, penserebbe che la condotta
dell’imputato corrisponde a molestia, ciò significa che il crimine è stato
commesso. Occorre peraltro dimostrare che l’imputato sapeva o avrebbe dovuto
sapere ,che la sua condotta avrebbe causato timore di violenza nella vittima”,
è inoltre necessario che gli atti di violenza siano ripetuti almeno due volte. In Italia le condotte
degli stalker sono considerate penalmente rilevanti, quando integrano la
fattispecie prevista dall’art. 660 c.p., sul reato sessuale. In armonia con la
cultura penalistica italiana, la molestia assillante non si ascrive all'interno
di questo reato, ma si manifesta al massimo come semplice contravvenzione fino a
comprovato atto della molestia stessa (un esempio rientrante in questi casi è
la violenza fisica). Nelle legislazioni
esaminate quindi non esiste accordo minimi circa la necessità della presenza di
minacce esplicite da parte del molestatore per definire il reato. Prevale la
tendenza al assumere come decisivo il consenso su ciò che una persona
ragionevole giudicherebbe minaccioso, con le ovvie difficoltà relative a
discriminare i casi più lievi, da quelli che possono sconfinare con tentativi
di corteggiamento, magari goffi e da parte di persone con scarse abilità
sociali.
Galeazzi afferma che, nel
caso in cui la molestia avvenga all’interno del rapporto duale di coppia, una
prima prevenzione può essere fatta osservando il partner nella fase di
“amante perfetto”, i cui atteggiamenti ossessivi sono dominanti e possono di
conseguenza indurre qualche sospetto: egli sta passando infatti, da una gelosia
senza ragione a un bisogno eccessivo di controllo. Da un punto di vista
della persona che vive questo disagio individuale e/o di coppia, un percorso
consigliato può essere quello di richiedere una consulenza psicologica, un
percorso quindi che assume carattere di prevenzione contro lo sviluppo
potenziale di un comportamento assillante. Da un punto di vista
collettivo, ancora pochi studi trattano del fenomeno dello stalking. Si crea
quindi la necessita di ulteriori indagini e ricerche su tale tematica ed allo
stesso tempo offerte di aiuto vere e proprie da servizi realizzati
appositamente. STRATEGIE
PER DIFENDERSI DALLO STALKING Picozzi e Zappalà
individuano 5 possibili strategie difensive: ·
fuga/evitamento: nel caso dell’aggressione è la
miglior risposta, ma la sua probabilità di successo si riduce dipendentemente
dall’età e dalla prestanza fisica dell’aggressore e della vittima; spesso
avviene in un luogo isolato, senza via di scampo, a volte di fronte a più
aggressori. ·
risposta verbale non confrontativa: la vittima si
trova di fronte al molestatore e, con l’intento di dissuaderlo, cerca di
suscitare empatia (“ti ascolto” o “ti capisco”), essendo sincera (“ho
paura”) o negoziando, al fine di prendere tempo ed escogitare una strategia
migliore. Spesso però lo stalker, troppo eccitato, non si interessa di queste
frasi. ·
resistenza fisica non confrontativa: resistenze
simulate (svenimenti, epilessia, mutismo) o del tutto involontarie e spontanee
(pianto o in casi gravi perdita del controllo sfinterico). Queste tecniche
possono offrire un’opportunità alla vittima. ·
risposta oppositiva verbale: si urla per attirare
l’attenzione o ci si sfoga per la rabbia. Lo scopo è comunque lanciare nello
stalker il messaggio di non essere disposti a sottomettersi. ·
resistenza oppositiva fisica: si colloca lungo un
continuum che va da risposte moderate (divincolarsi) a risposte violente (colpi
volontari su collo e genitali). In questo caso bisogna che la vittima si
aspetti una reazione a questa ancora più aggressiva. ·
sottomissione: spesso risultato della paura o della
convinzione che così ci si possa salvare. E in generale lo è, soprattutto
nella riduzione dei danni fisici. Oltre alle reazioni
immediate appena descritte, ci possono essere delle reazioni a lungo termine,
tra cui quelle più frequenti risultano essere: il cambiamento dello stile di
vita, (cambiando lavoro, abitazione, città, stato), la protezione di se stessi
(cambiando numero di telefono, usando il cognome da nubile sul lavoro, seguendo
corsi di autodifesa o acquistando un arma) e della propria casa (istallando
apparecchi tecnologici o sistemi di allarme nei casi più gravi, mentre in
quelli blandi cambiando la serratura della porta). Una buona strategia
sembra essere quella comunque di indurre lo stalker a parlare di sé,
facendo leva sul suo narcisismo; in tal modo la vittima, fino a quel momento
oggettivizzata, si riappropria di una sua esistenza come persona. Sembra inoltre che sia
importante tenere un diario e registrare le telefonate in modo tale da avere dei
dati tangibili da portare alle forze dell’ordine nel momento in cui si intende
denunciare il persecutore. E' infatti vero che senza la presenza di comprovata
molestia, le autorità non possono fare molto. (vedi riferimenti legislativi). La strategia che sembra
essere per il momento migliore rimane comunque l'indifferenza, sebbene lo stress
sia tanto, così come il disagio ed il comprovato malessere. Lo stalker infatti
si "alimenta" dei comportamenti di paura della vittima, ma anche di
quelli reattivi, relativi alla rabbia che la persona porta dentro per la
situazione che sta sopportando.
COME
UTILIZZARE GLI STRUMENTI LEGALI Questi consigli forniti gentilmente dal Dott.
Salvadori (V. Sovrintendente della Polizia di Stato) possono risultare dei
suggerimenti utili alle vittime delle molestie assillanti, sperando che entri
presto in vigore l'imminente legge anti-stalking 1) Rivolgersi
immediatamente all'ufficio denunce della questura o del commissariato della
Polizia di Stato più vicino. 2) Esporre all'ufficiale
di polizia giudiziaria incaricato della ricezione della denuncia, in maniera
chiara ed articolata, la successione degli eventi ricordando che: a) Se vi è stata
aggressione fisica (ma anche solo verbale) che ha determinato lesioni e/o
stato d'ansia, prima dell'esposizione della denuncia è necessario rivolgersi
presso il pronto soccorso dell'ospedale più vicino, narrando i fatti accaduti. Facendo
ciò il medico di turno sarà obbligato a stilare un referto medico il
quale, oltre a costituire una vera e propria ricezione di notizia di reato, sarà
la prova della veridicità dei fatti narrati nell'esposizione della
querela. b) Se vi sono state
molestie telefoniche (anche telefonate mute) ricordarsi, qualche giorno prima
della denuncia, di annotare possibilmente il giorno e l'ora in cui queste sono
pervenute. Anche se ciò è molto fastidioso è necessario attivare il
tasto di risposta e tenere in linea l'altra persona per qualche secondo
(naturalmente senza instaurare una conversazione), dimodoché il sistema di
registrazione dei tabulati telefonici entri in funzione e vi sia la certezza
della registrazione della telefonata. Ciò è molto importante perché
comunicando con esatezza all'ufficiale di polizia giudiziaria il momento in cui
sono pervenute le telefonate si faciliterà l'indagine e i tabulati telefonici
costituiranno la prova delle molestie subite. Ma non solo, la molestia
telefonica (art. 660 c.p.), anche se ritenuta un "reato bagattellare",
a volte è l'unico reato che riesce ad incardinare tutto il processo presso
il tribunale ordinario e non presso l'ufficio del giudice di pace.
Infatti è raro che comportamenti di stalking sfocino in aggressioni
fisiche o altre condotte così gravi da permettere di incardinare il
processo presso il tribunale ordinario. c) Riportare in denuncia,
con precisione ed in modo particolareggiato, tutte le frasi offensive
o minacciose ricevute, ricordando che le minacce di morte, specie se profferte
impugnando armi (da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è
l'offesa alla persona -es.:un coltello da cucina non è classificato
giuridicamente quale arma-) o oggetti atti ad offendere per i quali è
vietato in maniera assoluta il porto se non per giustificato motivo (es.:
un'accetta, a meno che non si provi il suo naturale ed imminente utilizzo; un
coltello da cucina, a meno che non si stia tranciando un pollo),
costituiscono minaccia grave ed incardinano il processo presso il tribunale
ordinario. Per quanto riguarda le frasi offensive ricordarsi di citare i
testimoni che hanno assistito all'evento (ciò è di particolare importanza ai
fini della raccolta della prova). d) Ricordarsi che
obbligare qualcuno a fare qualche cosa che non vuole fare (esempio
obbligarlo a fermarsi mentre in auto sta percorrendo una pubblica via e altre
situazioni simili) integrano il reato, grave, di violenza privata. In
situazioni del genere, se possibile, è bene richiedere sul posto
l'intervento di una volante (113) che procederà a cristallizzare l'evento e
comunque è sempre necessario citare i testimoni presenti ai fatti. 3) Riguardo ai
comportamenti da tenere per difendersi dallo stalking, è necessario
attenersi scrupolosamente a quelli elencati nel sito.
Dr. Giancarlo Salvadori, V. Sovrintendente della Polizia di Stato Settembre
2007 La ricerca di
vicinanza fisica, le attenzioni e le gentilezze che testimoniano affetto o
coinvolgimento amoroso, se eccessive, assillanti, possono declinarsi in forme di
persecuzione che turbano la serenità e limitano la libertà di una persona.
Tali forme di persecuzione, in passato spesso spiegate dal senso comune come
messe in atto per “eccesso di amore”, vengono denominate oggi “stalking”. Il comportamento che
il molestatore pone in essere è spinto da differenti motivazioni.
Introduzione Il termine stalking, derivato dal linguaggio
venatorio (fare la posta) non è ben traducibile in italiano ed è stata
proposta, quale definizione più valida, quella di "molestie
assillanti", concetto che richiama un insieme di comportamenti intrusivi e
reiterati di sorveglianza, controllo, ricerca di contatto e comunicazione, nei
confronti di una vittima, che risulta infastidita e/o preoccupata da tali
attenzioni e comportamenti non graditi. Secondo gli unici studi di popolazione
disponibili, riferiti agli USA, Inghilterra ed Australia, una quota variabile
compresa tra l'8 ed il 15% nelle donne e tra il 2% ed il 6% negli uomini, è
soggetta nell'arco della propria vita ad una campagna di persecuzione con
molestie assillanti. I casi più frequenti riguardano ex partners che
non accettano la fine di una relazione intima e cercano di ristabilire un
rapporto, mentre risultano assai meno numerosi i casi di competenza psichiatrica
e quelli che riguardano fans di celebrità. La ricerca ha classificato i
molestatori in diverse tipologie sulla base delle motivazioni all'avvio delle
condotte moleste, del tipo di relazione precedente con la vittima, della
presenza di disturbi psichiatrici ed eventualmente del tipo di violenza. Le tipologie individuate sono quelle del
rifiutato (ex partner); del rancoroso (cliente insoddisfatto di un qualche
fornitore di servizi); del molestatore in cerca di intimità (soggetto con un
elevato grado di isolamento sociale e scarse competenze relazionali); del
corteggiatore inadeguato (incompetenza circa le regole sociali del
corteggiamento); del predatore (il più pericoloso, per i maggiori rischi di
natura sessuale e/o omicidiaria per la vittima). Per quanto riguarda le popolazioni a rischio di
diventare vittime di questo tipo di persecuzione si segnalano l'appartenenza al
genere femminile, gli studenti di college ed in genere coloro che risultano
impegnati in c.d. helping professions (medici,infermieri,insegnanti, avvocati). La dinamica delle molestie assillanti si
presenta multiforme e complessa così come le relazioni che si instaurano tra le
persone e chiama in causa il genere, le professioni ed i ruoli sociali, le
difficoltà relazionali ed il significato delle comunicazioni, che non sono
percepite in maniera univoca. Ciò risulta particolarmente evidente specie se si
considera che lo stalking può essere integrato da un insieme di azioni moleste
ed intrinsecamente illecite, ma anche da condotte di per se stesse neutre, se
non addirittura gradevoli, che però diventano "moleste" per la
mancata accettazione da parte del destinatario. Il fenomeno, anche quando le molestie non sono
accompagnate da minacce o da violenza, può comportare severe conseguenze per la
vittima, di varia natura e certamente meritevoli di molta attenzione. Non possono però essere trascurate le
condizioni di disagio, che sovente caratterizzano i molestatori, anch'esse degne
di attenzione terapeutica, quanto meno per ridurre i rischi di escalation. Ne consegue che le "molestie
assillanti" integrano una vera e propria "patologia della
comunicazione e della relazione". Il Modena Group on Stalking è un gruppo di
ricerca europeo multidisciplinare che comprende psichiatri, criminologi, medici
legali, giuristi, psicologi, impegnato in progetti di ricerca di tipo
multicentrico nell'ambito del Programma Daphne: Un
fenomeno di violenza in realtà antico, è stato codificato di recente con il
termine 'stalking'
(dall'inglese to stalk,
'fare la posta', usato ad esempio quando si va a caccia). Consiste in ripetuti
comportamenti di controllo
e molestie su una vittima designata. I comportamenti di stalking
si distinguono in indiretti
(telefonate, invio di e-mails, pedinamenti, appostamenti, distruzione di oggetti
che appartengono alla vittima, uccisione dei suoi animali domestici ecc.) e diretti
(vicinanza fisica in pubblico, condotte minacciose a distanza ravvicinata). STALKING E DIPENDENZA AFFETTIVA
FORME DI TUTELA PER LE VITTIME DELLO STALKING
Lo stalking
è un fenomeno psicologico e sociale conosciuto anche come “sindrome
del molestatore
assillante”,
“inseguimento
ossessivo”
o anche obsessional following. Che
cos'é
La parola stalking deriva dal
linguaggio tecnico-gergale della caccia e letteralmente significa "fare la
posta". In termini psicologici, lo stalking è un complesso
fenomeno relazionale che viene indicato anche come "sindrome del
molestatore assillante". Pur trattandosi di un fenomeno estremamente
complesso, difficile da delineare nel dettaglio, gli esperti riconoscono
tuttavia alcuni fattori che consentono di descriverne i contorni generali.
I comportamenti persecutori sono definiti come
"un insieme di condotte vessatorie, sotto forma di minaccia, molestia,
atti lesivi continuati che inducono nella persona che le subisce un disagio
psichico e fisico e un ragionevole senso di timore". Lo
stalker
Lo
"stalker" o "molestatore assillante" è colui che
mette in atto quell'insieme di condotte che possono essere sintetizzate nelle
azioni di seguire la vittima nei suoi movimenti per controllarla o meglio
"appostarsi" alla sua vita. L'evoluzione
delle condotte persecutorie risulta nel tempo ambivalente: a momenti di
apparente sottomissione e disperazione si alternano atti improntati all'odio e a
un'aggressività manifesta. A
seguito dell'analisi dei profili psicologici di numerosi stalker, si è
giunti ad individuarne cinque tipologie, distinte in base ai bisogni e desideri
che spingono a stabilire una relazione, a connotazione ossessiva, che spesso
esiste solo nella mente dell'attore. Tipi
di stalker
Una
delle classificazioni maggiormente accreditate in letteratura riconosce le
seguenti tipologie di "molestatore assillante". Il
"risentito"
rappresenta il primo tipo di stalker. Si tratta di solito di un
ex-partner che desidera vendicarsi per la rottura della relazione sentimentale
causata, a suo avviso, da motivi ingiusti. Forte di questo risentimento, si
sente spinto a ledere sia l'immagine della persona (per esempio, pubblicando sul
web foto o immagini osé oppure stampando volantini con frasi oscene
per farli girare nell'ambiente di lavoro della vittima) sia la persona stessa
(aspettandola fuori casa per farle delle scenate), sia danneggiando cose di
proprietà (rigando, per esempio, la macchina o forandone le gomme). Il problema
più grave di questo tipo di stalker è legato alla scarsa analisi
della realtà basata su sentimenti di rancore e odio che tendono a giustificare
i propri atti in quanto reazione legittima al torto subito. La
vittima
Lo
stalking vede, nella maggior parte delle volte, donne vittime e uomini
persecutori anche se non mancano casi inversi (il rapporto è di circa 3:1),
uomini e donne che in oltre l'80% dei casi si conoscevano o perché ex partner
(il 50% di tutti i casi) o perché amici, o colleghi di lavoro. L'età delle
vittime varia dai 14-16 anni fino all'età adulta, mentre il fenomeno sembra
diminuire dopo i 50 anni. Relazione
vittima-stalker
Lo
stalking o "sindrome del molestatore assillante" rimanda ad
una patologia
della comunicazione e della relazione che pone al centro del
quadro sintomatico la relazione molestatore-vittima. Alcuni
studi hanno stabilito che lo stalking si manifesta essenzialmente
attraverso due categorie di comportamenti: 1.
le comunicazioni
intrusive che includono tutti i tentativi di comunicazione
attraverso telefonate, lettere, sms, e-mail o perfino graffiti o murales; 2.
e i contatti,
che si concretizzano sia tramite comportamenti di controllo diretto, come ad
esempio pedinare o sorvegliare, sia mediante condotte di confronto diretto
come visite sotto casa o sul posto di lavoro, minacce o aggressioni. Altre
ricerche hanno specificato che la molestia si traduce in stalking, vero
e proprio, solo in presenza dei seguenti elementi
distintivi:
Consigli
Dal momento che non tutte le situazioni di stalking
sono uguali, non è possibile generalizzare facilmente sulle modalità di difesa
che devono essere adattate alle circostanze e alle diverse tipologie di
persecutori.
Normativa
Al momento attuale, nell'ordinamento
legislativo italiano, non esiste ancora un'ipotesi di reato specifica per questo
fenomeno (come è invece per Stati Uniti, Canada, Australia e altri Paesi
europei), ma in base agli elementi descritti e raccolti dalla vittima, le Forze
di polizia possono ricondurre la condotta a singoli reati come minacce,
ingiurie, molestie, lesioni o violenza privata e trasmettere all'Autorità
Giudiziaria la denuncia-querela, corredata da tutti gli elementi utili alla
documentazione del caso specifico.
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