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Dr. ANTONIO CANINO OTTOBRE 2008

Lo stalking, una condotta molesta che esiste da sempre ma che solo da poco tempo ha attirato l’attenzione di ricercatori ed investigatori. Pedinamenti, telefonate indesiderate, minacce che una persona, lo stalker, compie nei confronti della propria vittima.

Questo tipo di comportamento, prima che capiti, non è preso sul serio ed è considerato alla stregua di uno scherzo. Poi provoca danni psicologici e non psicologi di un’entità tale che il 20% delle vittime dichiarano di aver avuto propositi suicidi.

DEFINIZIONE ED EPIDEMIOLOGIA 

Il fenomeno dello Stalking (altrimenti detto “sindrome del molestatore assillante”), ha cominciato a destare un certo interesse, non solo nell’opinione pubblica, ma anche da parte di alcuni studiosi della psicologia e della sociologia, in seguito a certi eventi, accaduti negli anni ’80, in cui la molestia assillante venne indirizzata a dei personaggi di spicco dello Star System, personalità dello spettacolo e dello sport. Tra gli altri ricordiamo le tenniste Martina Hingis e Serena Williams inseguite in tutti i tornei internazionali dai propri persecutori, le attrici Theresa Saldana pugnalata dal suo stalker a Los Angeles nel 1982 e Rebbecca Shaffer assassinata nella sua metropoli dal suo persecutore nel 1989, episodi questi, che hanno ispirato la prima legge anti-stalking in California, in vigore dal 1992. Altre vittime sono state Sharon Stone, Jodie Foster, Nicole Kidman, Steven Spielberg ed in Italia Irene Pivetti (famoso è il suo “archivio privato di pazzi innocui e pazzi pericolosi”) e Catherine Spaak (il cui persecutore era un dirigente conosciuto ad un corso di meditazione buddista che per quattro mesi l’ha ossessionata con pedinamenti e telefonate oscene).

Studi epidemiologici hanno però dimostrato che episodi di stalking avvengono con maggiore frequenza al di fuori del mondo ristretto delle celebrità e dei fatti di cronaca nera, verificandosi all’interno di quella vasta area che è la violenza domestica.

Da un punto di vista etimologico, la parola “stalking” deriva dal linguaggio tecnico - gergale della caccia e letteralmente significa “fare la posta”. Questa definizione, sebbene sia la più semplice fra le tante in seguito enunciate da diversi studiosi della materia, sembra a mio avviso la più vicina al comportamento tipico del molestatore assillante che è quello di seguire la vittima nei suoi movimenti o meglio “appostarsi” alla sua vita. Malgrado esistano disaccordi circa la definizione, concordo con Galeazzi e Curci quando affermano che si può parlare di stalking solamente nel momento in cui si osservano “una serie di comportamenti ripetuti ed intrusivi di sorveglianza, alla ricerca di un contatto e di comunicazione nei confronti di una vittima che risulta infastidita e/o preoccupata da tali attenzioni o comportamenti”. Seguendo tale definizione, la sindrome è costituita da:

1.        un attore (stalker) che individua una persona nei confronti della quale sviluppa un’intensa polarizzazione ideo – affettiva.

2.        una serie ripetuta di comportamenti con carattere di sorveglianza e/o di comunicazione e/o di ricerca di contatto

3.        la persona individuata dal molestatore (stalking victim) percepisce soggettivamente come intrusivi e sgraditi tali comportamenti, avvertendoli con un associato senso di minaccia e di paura.

Tale definizione può essere quindi ricollegata ai numerosi studi australiani di Mullen il quale distingue i comportamenti messi in atto dallo stalker in due categorie:

comunicazioni intrusive (telefonate, lettere, sms, e-mail)

contatti

Questi ultimi sono a loro volta suddivisibili in comportamenti di controllo diretto (come pedinare, spiare, sorvegliare) ed in comportamenti di confronto diretto (visita sul lavoro, minacce, violenze).

In questo nostro lavoro, abbiamo tentato di raccogliere tutti i dati (descrittivi del fenomeno ed epidemiologici) tentando di delineare un quadro riassuntivo degli elementi in possesso a tutt’oggi per studiare realmente chi è e come ci si può difendere dal molestatore assillante. 

 

I COMPORTAMENTI DI MOLESTIA ASSILLANTE

 

In maniera schematica, ricordando quanto detto dell’agito del molestatore assillante, i comportamenti, sebbene si presentino con maggiore frequenza in modalità mista, possono essere così classificati:

«        lettere e fiori                           60%

«        telefonate                               78%

«        pedinamento                            75%

«        sorveglianza sotto casa              35%

«        danno alla proprietà                   35%

«        violazione di domicilio                 26%

«        visita sul luogo di lavoro             40%

«        appostamenti vari                     40%

«        minacce di violenza                   76%

«        violenza a terzi                          6%

«        violenza fisica di diversa entità    37%

«        violenza sessuale                      10%

«        tentato omicidio                         3%

«        omicidio/omicidio familiare             5%

«        omicidio/suicidio                         5%

Come si può osservare, tale classificazione non rispecchia i criteri di ordine di frequenza, quanto quelli di gravità. Tra i casi estremi la violenza a terzi, solitamente animali, deve essere concepita come vera e propria minaccia da non sottovalutare in quanto spesso sconfina con la possibilità omicidiaria. Come afferma lo stesso Galeazzi, il fenomeno dello stalking viene considerato nella sua gravità nel momento in cui questo sfocia nell’omicidio o nel suicidio, in realtà, le conseguenze sulla vittima sono numerose e non coincidono necessariamente con la morte di quest’ultima. Tra queste, quelle più frequenti sono i disturbi d’ansia e i disturbi del sonno, ma non è raro trovare anche un disturbo post - traumatico da stress.

  

IL PROFILO PSICOLOGICO DELLO STALKER

 

La maggioranza dei comportamenti assillanti vengono messi in atto da partner o ex-partner di sesso maschile (in Italia il 70% degli stalkers è uomo), con un’età compresa tra i 18 ed i 25 anni (il 55% dei casi) quando la causa è di abbandono o di amore respinto o superiore ai 55 anni quando ci si trova di fronte ad una separazione o ad un divorzio.

Sebbene sia possibile un certo uso ed abuso di sostanze e/o di alcool, questa non risulta essere una caratteristica essenziale del quadro descrittivo del molestatore in questione.

Le cause possono essere diverse, ma spesso si traducono in casi di abbandono o di amore respinto (le vittime più giovani) o per separazione e divorzio.

Si sente , purtroppo spesso sentire di tragedie che si sono consumate tra coppie in crisi o già divise, un caso può essere quello successo a Torino, dove un giovane di 28 anni, Antonio Rizzo, è stato arrestato per l’omicidio della sua ragazza, Nadia Meneghini, dopo l’interrogatorio il giovane ha confessato di aver strangolato la giovane ragazza e dopo di averla soffocata con un cuscino. Il movente sembra essere dato dal fatto che lei volesse lasciarlo e che lui non accettasse questa separazione, dopo che dalla Sicilia si era trasferito a Torino per starle vicino, “l’ho fatto in un momento di rabbia insopportabile, non volevo ucciderla è stato un raptus” ha dichiarato.

L’età dei soggetti fa intendere, da un punto di vista psicologico, una personalità debole o non ancora ben formata e che, per la paura di essere abbandonati, magari come ripetizione di esperienze infantili precoci di separazioni avvenute, si lega ossessivamente a qualcuno. Lo stalker quindi, come afferma il Professor Curci, sviluppa disturbi relazionali legati ad eventi traumatici e che manifestano un gran bisogno di affetto.

Si sottolinea quindi la possibile esistenza e persistenza nello stalker di un modello di attaccamento insicuro (ansioso - ambivalente, evitante o disorganizzato, come affermano gli studiosi dell'attaccamento) per cui il soggetto non può fare a meno dell''altra persona, la quale diventa funzionale per la propria esistenza.

La presenza di un quadro psicopatologico rispecchia una piccola percentuale della popolazione "stalkizzante", circa cioè il 10%; da questo si può intendere come un possibile etichettamento del molestatore assillante come malato sia del tutto erroneo e fuorviante rispetto alla complessa tematica trattata in questa sede.

IL PROFILO PSICOLOGICO DELLA VITTIMA

Secondo il Centro antipedinamento di Roma, solamente nella Capitale si denuncia che il 21% della popolazione è vittima, almeno una volta nella vita, di stalking.

Questi dati, già di per sè allarmanti, ci danno ovviamente un quadro generale della situazione; è importante infatti considerare il così detto "numero oscuro", ossia di tutti i casi in cui la molestia assillante non è stata segnalata alle autorità o denunciata.

Secondo uno studio americano, il 12% della popolazione femminile viene perseguitata da parte di un molestatore assillante.

In Italia, l’86% delle vittime è donna ed ha un’età compresa più frequentemente tra i 18 ed i 24 anni (20%), tra i 35 ed i 44 (6,8%) o dai 55 anni in poi (1,2%).

Uno studio delle molestie assillanti che si limiti ad un’analisi delle caratteristiche degli aggressori rischia in partenza di non cogliere la complessità insita nell’insieme di comportamenti e comunicazioni che definiscono lo stalking, fermandosi solo al primo punto del modello sindromico presentato.

Il rapporto che si viene a creare tra molestatore e la sua vittima è stato finora poco esplorato nelle dinamiche relazionali, anche perché le ricerche si sono concentrate sul molestatore e meno di frequente sulla vittima, raramente sulla coppia molestato-molestatore.

Un’indagine australiana ha osservato, tramite un sondaggio a 6300 donne, che è più probabile che la molestia sia commessa da un uomo e risulta inoltre che il 2,6% delle vittime sposate o legate stabilmente, riferisce non solo che il reo risulta essere il coniuge o l’ex- partner, ma anche di aver subito violenza da questi. La violenza fisica, spesso di natura sessuale, è quindi un tratto distintivo della vita della vittima.

Un elemento a dir poco interessante è la categoria vittimologica più a rischio che risulta essere quella denominata “help profession” ossia di tutti quegli operatori che si mettono in campo essenzialmente per aiutare il prossimo, fra cui: assistenti sociali, medici, infermieri e…psicologi. In questo senso, uno studio di Galeazzi e Curci evidenzia come, di 108 psichiatri, psicologi e specializzandi, il 20% avesse subito almeno una campagna di stalking perdurante da più di un mese e con più di 10 episodi singoli di intrusione. Un esempio dell’alto rischio di queste professioni è il caso di “Monica , un medico di quasi 40 anni, il suo assassino lo ha conosciuto in ospedale. E probabilmente la sua memoria lo aveva catalogato come uno qualunque dei suoi tanti pazienti. Solo che per lui, evidentemente, quell’incontro fortuito deve aver avuto un sapore del tutto diverso. Per una non casuale coincidenza di eventi esattamente il giorno dopo aver dimesso il suo morboso paziente Monica ha iniziato a ricevere un numero sempre crescente di telefonate anonime da parte di un ammiratore che alla fine si è rilevato il suo killer. Deluso da continui dinieghi le è piombato davanti alla soglia di casa, l’ha aggredita e finita con una coltellata alla gola” (dal settimanale "D Donna"

 

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

Nel nostro paese è anche possibile che possano essere stati fattori culturali e sociali a far sì che il fenomeno dello stalking, sia meno prevalente, ma una migliore attenzione e permetterà in futuro una consapevolezza maggiore del problema. Sicuramente dal punto di vista legislativo non ci troviamo in una posizione avanzata rispetto alla considerazione del problema. Gli stati Uniti, il Regno Unito e il Canada, hanno cercato, nel corso degli anni, di sviluppare una legislazione, sul problema del molestatore assillante, vediamo qui brevemente come. La giurisprudenza Americana, è stata la prima ad affrontare specificatamente il problema della definizione dello stalking. Nel 1992 il Congresso degli Stati Uniti ha deliberato che la massima autorità giudiziaria della federazione, l’Attorney General, attraverso il National Istitute of Giustice, conducesse ricerche sul fenomeno e sviluppasse un modello legislativo anti-stalking costituzionale e applicabile nelle singole legislazioni degli stati membri. Entro la fine del 1994 tutti gli Stati hanno approvato la legge anti-stalking.

La maggior parte di esse definiscono lo stalking come “L’intenzionale malevolo e persistente comportamento di seguire o molestare un’altra persona”. Alcuni stati chiedono che insieme alla molestia esista una “minaccia credibile” e che sia verosimile che il persecutore possa attuare la minaccia, per essere perseguito.

Alcuni stati, in mancanza della minaccia esplicita prevedono pene meno gravi trattandolo come semplice molestia.

In Canada è considerato delitto di molestia criminale “...molestare intenzionalmente o imprudentemente un’altra persona in ciascuno di questi modi: 1) seguendo o comunicando con quella persona e conoscenti anche indirettamente; 2) sorvegliando i luoghi dove quella persona o un suo conoscente risiede o si trova; 3) mettendo in atto condotta minacciosa di qualsiasi tipo diretta a quella persona ed ai suoi familiari, tale da far temere per la sua sicurezza”

Nel Regno Unito nel 1997 è stato adottato il “Protection from Harassment Act”, per affrontare in modo più mirato, della legislazione precedente, i comportamenti di molestia. L’atto prevede che “una persona non deve attuare una condotta che sa  o che dovrebbe sapere essere causa di molestia ad un’altra. Se una persona ragionevole in possesso delle medesime informazioni, penserebbe che la condotta dell’imputato corrisponde a molestia, ciò significa che il crimine è stato commesso. Occorre peraltro dimostrare che l’imputato sapeva o avrebbe dovuto sapere ,che la sua condotta avrebbe causato timore di violenza nella vittima”, è inoltre necessario che gli atti di violenza siano ripetuti almeno due volte.

In Italia le condotte degli stalker sono considerate penalmente rilevanti, quando integrano la fattispecie prevista dall’art. 660 c.p., sul reato sessuale. In armonia con la cultura penalistica italiana, la molestia assillante non si ascrive all'interno di questo reato, ma si manifesta al massimo come semplice contravvenzione fino a comprovato atto della molestia stessa (un esempio rientrante in questi casi è la violenza fisica).

Nelle legislazioni esaminate quindi non esiste accordo minimi circa la necessità della presenza di minacce esplicite da parte del molestatore per definire il reato. Prevale la tendenza al assumere come decisivo il consenso su ciò che una persona ragionevole giudicherebbe minaccioso, con le ovvie difficoltà relative a discriminare i casi più lievi, da quelli che possono sconfinare con tentativi di corteggiamento, magari goffi e da parte di persone con scarse abilità sociali.

L'ispettore Maranò, in data 2/05/2007 ha segnalato che... "Oggi la nota positiva  che vi posso riferire consiste  nel fatto che  è stato predisposto uno  schema di disegno di legge  nel quale  tra le nuove fattispecie delittuose compare anche  l'art. 612 bis (Atti persecutori):'Chiunque ripetutamente molesta o minaccia taluno in modo da turbare  le sue normali condizioni di vita ovvero in modo da porlo in stato di soggezione o grave disagio fisico o psichico, od anche in modo da determinare  un giustificato timore  per la sicurezza personale  propria  o di persona a sè legata  da stabile legame affettivo, e punito a querela della persona offesa  con la reclusione fono a quattro anni ...' tali limiti edittali elevati comporterebbero l'adozione di misure cautelari prima impensabili". 

 

PREVENZIONE DELLO STALKING

Galeazzi afferma che, nel caso in cui la molestia avvenga all’interno del rapporto duale di coppia, una prima prevenzione può essere fatta osservando il partner nella fase di “amante perfetto”, i cui atteggiamenti ossessivi sono dominanti e possono di conseguenza indurre qualche sospetto: egli sta passando infatti, da una gelosia senza ragione a un bisogno eccessivo di controllo.

Da un punto di vista della persona che vive questo disagio individuale e/o di coppia, un percorso consigliato può essere quello di richiedere una consulenza psicologica, un percorso quindi che assume carattere di prevenzione contro lo sviluppo potenziale di un comportamento assillante.

Da un punto di vista collettivo, ancora pochi studi trattano del fenomeno dello stalking. Si crea quindi la necessita di ulteriori indagini e ricerche su tale tematica ed allo stesso tempo offerte di aiuto vere e proprie da servizi realizzati appositamente.

 

STRATEGIE PER DIFENDERSI DALLO STALKING

Picozzi e Zappalà individuano 5 possibili strategie difensive:

·    fuga/evitamento: nel caso dell’aggressione è la miglior risposta, ma la sua probabilità di successo si riduce dipendentemente dall’età e dalla prestanza fisica dell’aggressore e della vittima; spesso avviene in un luogo isolato, senza via di scampo, a volte di fronte a più aggressori.

·    risposta verbale non confrontativa: la vittima si trova di fronte al molestatore e, con l’intento di dissuaderlo, cerca di suscitare empatia (“ti ascolto” o “ti capisco”), essendo sincera (“ho paura”) o negoziando, al fine di prendere tempo ed escogitare una strategia migliore. Spesso però lo stalker, troppo eccitato, non si interessa di queste frasi.

·    resistenza fisica non confrontativa: resistenze simulate (svenimenti, epilessia, mutismo) o del tutto involontarie e spontanee (pianto o in casi gravi perdita del controllo sfinterico). Queste tecniche possono offrire un’opportunità alla vittima.

·    risposta oppositiva verbale: si urla per attirare l’attenzione o ci si sfoga per la rabbia. Lo scopo è comunque lanciare nello stalker il messaggio di non essere disposti a sottomettersi.

·    resistenza oppositiva fisica: si colloca lungo un continuum che va da risposte moderate (divincolarsi) a risposte violente (colpi volontari su collo e genitali). In questo caso  bisogna che la vittima si aspetti una reazione a questa ancora più aggressiva.

·    sottomissione: spesso risultato della paura o della convinzione che così ci si possa salvare. E in generale lo è, soprattutto nella riduzione dei danni fisici.

Oltre alle reazioni immediate appena descritte, ci possono essere delle reazioni a lungo termine, tra cui quelle più frequenti risultano essere: il cambiamento dello stile di vita, (cambiando lavoro, abitazione, città, stato), la protezione di se stessi (cambiando numero di telefono, usando il cognome da nubile sul lavoro, seguendo corsi di autodifesa o acquistando un arma) e della propria casa (istallando apparecchi tecnologici o sistemi di allarme nei casi più gravi, mentre in quelli blandi cambiando la serratura della porta).

Una buona strategia sembra essere quella comunque di indurre lo stalker a  parlare di sé, facendo leva sul suo narcisismo; in tal modo la vittima, fino a quel momento oggettivizzata, si riappropria di una sua esistenza come persona.

Sembra inoltre che sia importante tenere un diario e registrare le telefonate in modo tale da avere dei dati tangibili da portare alle forze dell’ordine nel momento in cui si intende denunciare il persecutore. E' infatti vero che senza la presenza di comprovata molestia, le autorità non possono fare molto. (vedi riferimenti legislativi).

La strategia che sembra essere per il momento migliore rimane comunque l'indifferenza, sebbene lo stress sia tanto, così come il disagio ed il comprovato malessere. Lo stalker infatti si "alimenta" dei comportamenti di paura della vittima, ma anche di quelli reattivi, relativi alla rabbia che la persona porta dentro per la situazione che sta sopportando.

L'ispettore Maranò, in data 31/05/2007 ha segnalato che... "presso il Tribunale Ordinario di Milano, esiste un Pool di Magistrati e di operatori di Polizia Giudiziaria specializzati a cui le vittime possono trovare un solido appoggio, ovviamente  deposidando direttamente c/o gli Uffici ricettivi la denuncia del caso". 

 

COME UTILIZZARE GLI STRUMENTI LEGALI

Questi consigli forniti gentilmente dal Dott. Salvadori (V. Sovrintendente della Polizia di Stato) possono risultare dei suggerimenti utili alle vittime delle molestie assillanti, sperando che entri presto in vigore l'imminente legge anti-stalking

1) Rivolgersi immediatamente all'ufficio denunce della questura o del commissariato della Polizia di Stato più vicino.

 

2) Esporre all'ufficiale di polizia giudiziaria incaricato della ricezione della denuncia, in maniera chiara ed articolata,  la successione degli eventi ricordando che:

a) Se vi è stata aggressione fisica (ma anche solo verbale) che ha determinato lesioni e/o stato d'ansia, prima dell'esposizione della denuncia è necessario rivolgersi presso il pronto soccorso dell'ospedale più vicino, narrando i fatti accaduti. Facendo ciò il medico di turno sarà obbligato a stilare un referto medico il quale, oltre a costituire una vera e propria ricezione di notizia di reato, sarà la prova della veridicità dei fatti narrati nell'esposizione della querela.

b) Se vi sono state molestie telefoniche (anche telefonate mute) ricordarsi, qualche giorno prima della denuncia, di annotare possibilmente il giorno e l'ora in cui queste sono pervenute. Anche se ciò è molto fastidioso è necessario attivare il tasto di risposta e tenere in linea l'altra persona per qualche secondo (naturalmente senza instaurare una conversazione), dimodoché il sistema di registrazione dei tabulati telefonici entri in funzione e vi sia la certezza della registrazione della telefonata. Ciò è molto importante perché comunicando con esatezza all'ufficiale di polizia giudiziaria il momento in cui sono pervenute le telefonate si faciliterà l'indagine e i tabulati telefonici costituiranno la prova delle molestie subite. Ma non solo, la molestia telefonica (art. 660 c.p.), anche se ritenuta un "reato bagattellare", a volte è l'unico reato che riesce ad incardinare tutto il processo presso il tribunale ordinario e non presso l'ufficio del giudice di pace. Infatti è raro che comportamenti di stalking sfocino in aggressioni fisiche o altre condotte così gravi da permettere di incardinare il processo presso il tribunale ordinario.

c) Riportare in denuncia, con precisione ed in modo particolareggiato,  tutte le frasi offensive o minacciose ricevute, ricordando che le minacce di morte, specie se profferte impugnando armi (da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona -es.:un coltello da cucina non è classificato giuridicamente quale arma-) o oggetti atti ad offendere per i quali è vietato in maniera assoluta il porto se non per giustificato motivo (es.: un'accetta, a meno che non si provi il suo naturale ed imminente utilizzo; un coltello da cucina, a meno che non si stia tranciando un pollo), costituiscono minaccia grave ed incardinano il processo presso il tribunale ordinario. Per quanto riguarda le frasi offensive ricordarsi di citare i testimoni che hanno assistito all'evento (ciò è di particolare importanza ai fini della raccolta della prova).

d) Ricordarsi che obbligare qualcuno a fare qualche cosa che non vuole fare (esempio obbligarlo a fermarsi mentre in auto sta percorrendo una pubblica via e altre situazioni simili) integrano il reato, grave, di violenza privata. In situazioni del genere, se possibile, è bene richiedere sul posto l'intervento di una volante (113) che procederà a cristallizzare l'evento e comunque è sempre necessario citare i testimoni presenti ai fatti. 

 

3) Riguardo ai comportamenti da tenere per difendersi dallo stalking, è necessario attenersi scrupolosamente a quelli elencati nel sito.   Dr. Giancarlo Salvadori, V. Sovrintendente della Polizia di Stato Settembre 2007

 

La ricerca di vicinanza fisica, le attenzioni e le gentilezze che testimoniano affetto o coinvolgimento amoroso, se eccessive, assillanti, possono declinarsi in forme di persecuzione che turbano la serenità e limitano la libertà di una persona. Tali forme di persecuzione, in passato spesso spiegate dal senso comune come messe in atto per “eccesso di amore”, vengono denominate oggi “stalking”.
Il termine inglese “stalking” che significa “appostarsi”, descrive appunto l’atteggiamento di chi “appostandosi”, inseguendo, perseguitando le sue vittime, viene definito “stalker”.
Lo stalking viene effettuato con due strategie. Una include tutti i comportamenti di comunicazione intrusiva effettuata tramite posta, massaggi cartacei, doni, mail, telefonate ecc. Più invadenti e preoccupanti per la “stalking victim”, risultano i comportamenti di pedinamento, appostamento e comunicazioni verbali che a volte assumono anche toni violenti.
La tensione e la pressione psicologica esercitata da tali comportamenti inducono nella vittima uno stato di allerta, notevole stress oltre che timore per la propria incolumità. Ma qual è il profilo psicologico del persecutore? Molti presentano disturbi come quelli riscontrati nel disturbo ossessivo compulsivo, altri abusano di sostanze stupefacenti, ma ad oggi, non è stato individuato un quadro sindromico riferibile ad una specifica psicopatologia.

Il comportamento che il molestatore pone in essere è spinto da differenti motivazioni.
Nello stalking possono essere presenti oltre al desiderio di ristabilire una relazione, anche situazioni in cui lo stalker arriva a comportarsi in maniera opprimente poiché non ha quelle “competenze relazionali” che gli consentirebbero di conquistare l’altro. Quando poi viene rifiutato diventa aggressivo e insistente.
Esiste una tipologia di stalker la cui sola motivazione è quella di riuscire ad avere rapporti sessuali con la propria vittima. Egli spesso è un pedofilo o un feticista che viene eccitato anche dal senso di potere che gli deriva dal riuscire a suscitare paura con i suoi inseguimenti e appostamenti.
Lo stalking non è sempre solo determinato dalla motivazioni afferenti alla sfera amorosa/sessuale, può originare ad esempio dal desiderio di vendicarsi di un torto che lo stalker ritiene di aver subito. La vittima viene afflitta da vendicative condotte persecutorie che hanno l’obiettivo di metterlo in difficoltà.
Lo stalker tende a seguire i propri bisogni e a negare la realtà: pensa di essere sempre nel giusto. Nel caso agisca per vendicarsi di un torto subito, pensa di essere chiamato dal destino per vendicare le ingiustizie, quando invece l’obiettivo è quello di ricevere attenzioni, o di riconquistare la persona che lo ha lasciato, egli pensa che il suo è un comportamento non riprovevole perché spinto dall’amore, è convinto inoltre che riuscirà a piegare la resistenza della vittima perché in fondo anche lei nutre gli stessi suoi desideri.
A causa soprattutto di un quadro legislativo che purtroppo limita gli interventi di prevenzione, lo stalker può agire indisturbato anche per periodi lunghissimi. Lo stalking è ritenuto una violazione dei diritti umani, ma in Italia non esiste una legislazione tale da permettere di fermare lo stalker prima che aggredisca materialmente la sua vittima e così spesso, le pagine di cronaca testimoniano come diverse aggressioni risultate assai lesive, siano l’esito di pregresse condotte persecutorie.
Lo stalking genera sul lungo termine sempre conseguenze pesanti, non solo per la vittima ma anche per le persone a lei vicine. La vita di colui che è perseguitato può subire cambiamenti importanti, come ad esempio modifiche negli spostamenti o addirittura, nei casi più estremi, abbandono dell’attività lavorativa e restrizione della propria vita sociale. Dal punto di vista psicologico, lo stalking genera nel contesto familiare del “perseguitato” tensione ed apprensione, nelle vittime invece, il disturbo psicologico che si osserva con maggiore frequenza è l’instaurarsi di un’ansia generalizzata o di una sintomatologia riconducibile al Disturbo Post Traumatico da Stress.
Si possono infatti spesso osservare nella “stalker victim”:

bulletincubi notturni, difficoltà di addormentamento o insonnia,
bulletepisodi di flashback, ovvero vissuti intrusivi che rinnovano il ricordo di episodi e scene particolarmente traumatiche,
bulletcondotte di evitamento verso tutto ciò che possa essere riconducibile all’esperienza traumatica,
bullethyperarousal cioè irritabilità aggressività e tensione generalizzate.

Introduzione

Il termine stalking, derivato dal linguaggio venatorio (fare la posta) non è ben traducibile in italiano ed è stata proposta, quale definizione più valida, quella di "molestie assillanti", concetto che richiama un insieme di comportamenti intrusivi e reiterati di sorveglianza, controllo, ricerca di contatto e comunicazione, nei confronti di una vittima, che risulta infastidita e/o preoccupata da tali attenzioni e comportamenti non graditi. Secondo gli unici studi di popolazione disponibili, riferiti agli USA, Inghilterra ed Australia, una quota variabile compresa tra l'8 ed il 15% nelle donne e tra il 2% ed il 6% negli uomini, è soggetta nell'arco della propria vita ad una campagna di persecuzione con molestie assillanti.

I casi più frequenti riguardano ex partners che non accettano la fine di una relazione intima e cercano di ristabilire un rapporto, mentre risultano assai meno numerosi i casi di competenza psichiatrica e quelli che riguardano fans di celebrità. La ricerca ha classificato i molestatori in diverse tipologie sulla base delle motivazioni all'avvio delle condotte moleste, del tipo di relazione precedente con la vittima, della presenza di disturbi psichiatrici ed eventualmente del tipo di violenza.

Le tipologie individuate sono quelle del rifiutato (ex partner); del rancoroso (cliente insoddisfatto di un qualche fornitore di servizi); del molestatore in cerca di intimità (soggetto con un elevato grado di isolamento sociale e scarse competenze relazionali); del corteggiatore inadeguato (incompetenza circa le regole sociali del corteggiamento); del predatore (il più pericoloso, per i maggiori rischi di natura sessuale e/o omicidiaria per la vittima).

Per quanto riguarda le popolazioni a rischio di diventare vittime di questo tipo di persecuzione si segnalano l'appartenenza al genere femminile, gli studenti di college ed in genere coloro che risultano impegnati in c.d. helping professions (medici,infermieri,insegnanti, avvocati).

La dinamica delle molestie assillanti si presenta multiforme e complessa così come le relazioni che si instaurano tra le persone e chiama in causa il genere, le professioni ed i ruoli sociali, le difficoltà relazionali ed il significato delle comunicazioni, che non sono percepite in maniera univoca. Ciò risulta particolarmente evidente specie se si considera che lo stalking può essere integrato da un insieme di azioni moleste ed intrinsecamente illecite, ma anche da condotte di per se stesse neutre, se non addirittura gradevoli, che però diventano "moleste" per la mancata accettazione da parte del destinatario.

Il fenomeno, anche quando le molestie non sono accompagnate da minacce o da violenza, può comportare severe conseguenze per la vittima, di varia natura e certamente meritevoli di molta attenzione.

Non possono però essere trascurate le condizioni di disagio, che sovente caratterizzano i molestatori, anch'esse degne di attenzione terapeutica, quanto meno per ridurre i rischi di escalation.

Ne consegue che le "molestie assillanti" integrano una vera e propria "patologia della comunicazione e della relazione".

Il Modena Group on Stalking è un gruppo di ricerca europeo multidisciplinare che comprende psichiatri, criminologi, medici legali, giuristi, psicologi, impegnato in progetti di ricerca di tipo multicentrico nell'ambito del Programma Daphne:

Un fenomeno di violenza in realtà antico, è stato codificato di recente con il termine 'stalking' (dall'inglese to stalk, 'fare la posta', usato ad esempio quando si va a caccia). Consiste in ripetuti comportamenti di controllo e molestie su una vittima designata. I comportamenti di stalking si distinguono in indiretti (telefonate, invio di e-mails, pedinamenti, appostamenti, distruzione di oggetti che appartengono alla vittima, uccisione dei suoi animali domestici ecc.) e diretti (vicinanza fisica in pubblico, condotte minacciose a distanza ravvicinata).
La vittima che subisce questi atti si sente privata anzitutto della libertà psicologica, oltre che fisica, soprattutto se queste attenzioni del suo persecutore sono ossessive, non gradite e generano in lei fastidio e preoccupazione. I primi casi osservati di stalking hanno riguardato, specie nel mondo anglosassone, personalità dello spettacolo, ma ora sono in crescita le richieste di aiuto anche da parte di persone comuni soprattutto donne, tormentate da telefonate, lettere d’amore non gradite, ma anche minacce o aggressioni, nella vita privata come nel posto di lavoro. Solo raramente il fenomeno riguarda persone con problemi psichiatrici e manifestazioni deliranti: i comportamenti dello stalker nascono piuttosto da lucidi desideri di vendetta o di controllo sulla vita della vittima, magari per recuperare una relazione ormai finita, oppure per allontanare la vittima dalla frequentazione di un nuovo partner, per convincerla a cambiare determinate scelte. Altre volte si tratta di molestatori sessuali abituali o di corteggiatori maldestri, che non si rendono conto di essere invadenti e inopportuni.
Perché vi sia “stalking” le minacce, i pedinamenti e le molestie devono durare per un periodo minimo di quattro settimane e replicate per un numero minimo di dieci manifestazioni. I comportamenti devono essere consapevoli, intenzionali e ripetuti.

 STALKING E DIPENDENZA AFFETTIVA

"Se ami saprai che tutto inizia e tutto finisce e che c'è un momento per l'inizio e un momento per la fine e questo non crea una ferita. Non rimani ferito, sai che quella stagione è finita. Non ti disperi, riesci a comprendere e ringrazi l'altro: “Mi hai dato tanti bei doni, mi hai donato nuove visioni della vita, hai aperto finestre nuove che non avrei mai scoperto da solo. Adesso è arrivato il momento di separarci, le nostre strade si dividono” Non con rabbia, non con risentimento, senza lamentele e con infinita gratitudine, con grande amore,con il cuore colmo di riconoscenza. Se sai come amare, saprai come separarti”(OSHO)

All'interno del fenomeno della dipendenza affettiva, spesso la persona dipendente attua una serie di comportamenti che potrebbero ravvisare molte analogie con i comportamenti tipici del fenomeno dello "stalking".

Secondo gli studiosi il fenomeno dello stalking necessita della presenza di tre elementi:

bulletun soggetto, detto stalker, che investe di un'intensa fissazione ideo – affettiva una determinata persona.
bulletuna sequenza comportamentale ossessiva di atti di sorveglianza, di controllo, di comunicazione, di ricerca di contatto
bulletla persona individuata dallo stalker, detta stalking victim, che percepisce a livello personale come invadenti e sgraditi tali comportamenti, vivendoli come delle minaccia alla propria persona e svillupando un senso di ansia, di paura e altre problematiche psicologiche.

I comportamenti tipici del fenomeno dello stalking sono: telefonate, sms, pedinamenti, lettere e fiori, appostamenti vari (casa, lavoro, ecc...), violazione di domicilio, visita sul luogo di lavoro, minacce di violenza, violenza fisica e sessuale di diversa entità, fino ad arrivare a comportamenti estremi come tentato omicidio ed omicidio.

La maggioranza degli stalkers sono di sesso maschile ed attuano tali comportamenti nei confronti di compagne che hanno interrotto o vogliono interrompere la relazione.

Il comportamento di stalking viene agito per diversi motivi, quali:

bulletper recuperare la relazione
bulletper vendicarsi dei torti subiti
bulletper dipendenza affettiva
bulletper desiderio di continuare a esercitare un controllo sulla vittima.

Nel caso della dipendenza affettiva il dipendente-persecutore agisce il prorpio stalking per due motivi principali:

bulletal fine di esercitare un controllo per timore di essere lasciato
bulletdopo la rottura di una relazione per recuperarla o vendicarsi della sua ex.

Il livello di stalking messo in atto, e i correlati aspetti violenti variano in base al grado di intimità precedente esistente nella relazione. Una maggiore intimità presenta un maggiore rischio di violenza. A volte l'entità del fenomeno è anche associata a disturbi di personalità presenti nel molestatore. Molti studiosi ritengono che il fenomento non possa essere studiato tenendo conto solo del molestatore ma vada studiata la relazione di coppia che è una variabile importante nel fenomeno dello stalking.

Il profilo psicologico dello stalker ha diversi punti in comune con quello del soggetto affetto da dipendenza affettiva. Si è in presenza, il più delle volte, di una personalità debole che, per la paura di essere abbandonato, al pari di un copione già vissuto di esperienze infantili simili, si lega ossessivamente a qualcuno. Quindi lo stalker manifesta un gran bisogno d'affetto in presenza di disturbi relazionali legati ad eventi traumatici. Facendo riferimento alla teoria dell'attaccamento nello stalker c'è la presenza di un modello di attaccamento insicuro (ansioso - ambivalente, evitante o disorganizzato) per cui il non può fare a meno dell''altra persona, la quale diventa necessaria per la propria esistenza.

Scopo di questo articolo non vuole essere quello di accomunare il fenomeno dello stalking con quello della dipendenza affettiva, non fosse altro che lo stalkig è anche perseguibile giudiziariamente. Si vuole, invece, far riflettere come il comportamento nei confronti dell'altro, di chi soffre di dipendenza affettiva, può, se portato all'estremo, diventare un comportamento da molestatore. Contribuendo, in questo modo a far "allontanare" ancora di più chi si teme di perdere o si è perduto.

FORME DI TUTELA PER LE VITTIME DELLO STALKING  

Il 18 giugno 2008 il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge che porterà ad introdurre nel nostro ordinamento una nuova fattispecie di realo, lo stalking.

Con l'entrata in vigore della nuova disciplina, prevista dagli artt. 612 bis e 612 ter del codice penale, sotto il nome di “Atti persecutori” il legislatore intende punire “il comportamento di chi, con condotte reiterate, minaccia o molestia taluno in modo da cagionare un perdurante stato d'ansia o paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie scelte o abitudini di vita”.

Poiché non codificate, sono molte e di diverso genere, le condotte che possono integrare gli estremi del nuovo reato di Atti persecutori: gli appostamenti sotto casa o sul luogo di lavoro, i pedinamenti, le visite a sorpresa, le telefonate, gli sms, il diffondere notizie diffamatorie sulla vittima, il danneggiamento, la minaccia, etc.

Si ritiene comunemente che questi comportamenti molesti divengano atti pesecutori quando proseguono per un periodo minimo di quattro settimane, in un numero minimo di dieci manifestazioni e perché vengano puniti, con la reclusione da sei mesi a quattro anni, occorre la querela della persona offesa.

Prima di presentare querela, è anche possibile intervenire tempestivamente, ottenendo dall'Autorità di Pubblica Sicurezza una diffida formale: se, nonostante la diffida, il persecutore non desiste, il reato è perseguibile d'ufficio e la pena è aumentata fino a sei anni.

Procedibilità d'ufficio e pene inasprite anche nelle ipotesi in cui il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva. Ovvero quando la vittima è un minore. Ed ancora quando lo stalker è persona armata o mascherata o se la violenza è esercitata da un gruppo.

Oltre alla punizione del colpevole, la legge consente di ottenere il risarcimento del danno patito dalla persona offesa, danno che può essere patrimoniale (quale quello derivante dal danneggiamento dei beni), biologico (derivante da lesioni sulla persona della vittima), ed altresì esistenziale, (quello che lede il diritto al libero dispiegarsi delle attività umane, alla libera esplicazione della personalità).

Questo il disegno di legge.

Ma come vengono tutelate oggi le vittime di atti persecutori?

Le condotte di stalking possono essere ricondotte a diverse fattispecie di illecito penale. E molto frequentemente il comportamento vessatorio dello stalker integra gli estremi di più reati.

I casi meno gravi sono riconducibili alla contravvenzione di “Molestia o disturbo alle persone” prevista dall'art. 660 c.p. :“Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516” .

La contravvenzione sussiste, per esempio, nel caso in cui il molestatore telefoni insistentemente alla sua vittima, o la segua per strada, importunandola con parole insulse, ma non offensive. E' importante sottolineare che questo reato, si realizza anche con una sola azione di disturbo o molestia e quindi la vittima può sporgere querela anche nel caso in cui l'atteggiamento molesto sia isolato ad un singolo episodio.

Più gravi sono invece i fatti riconducibili ai reati di “Violenza privata” e “Minaccia” previsti dagli artt. 610 e 612 del codice penale, i quali puniscono con la reclusione “chiunque con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa” e “chiunque minaccia altri di un ingiusto danno”.

Un'ipotesi specifica è poi quella prevista dall'art. 572 del codice penale “Maltrattamenti in famiglia”. Questo reato si realizza ogni volta che lo stalker, agendo contro una persona di famiglia, la maltratta in modo continuativo, con ingiurie, umiliazioni, percosse e piccole violenze quotidiane.

Ma sono ancora molte le figure di reato che lo stalker può porre in essere ai danni della propria vittima: l'ingiuria (art. 594 c.p.), la diffamazione (art. 595 c.p.) la violazione di domicilio (art. 614 c.p.) il danneggiamento (art. 635 c.p.) le lesioni personali (art. 582 c.p.) fino ad arrivare all'omicidio (art. 575 c.c.).

Nel caso in cui lo stalker sia una persona convivente, nelle ipotesi di reati meno gravi, è possibile, in sede civile, ottenere un ordine di protezione.

Con questo il giudice ordina al molestatore la cessazione della condotta pregiudizievole, l'allontanamento dalla casa familiare, potendo prescrivegli altresì di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima (artt. 642 bis e ter codice civile).

Attualmente si calcola che i casi di atti persecutori denunciati siano solo il 20%.

A chi si ritiene vittima di stalking, in veste di legale, consiglio di vincere la paura e le convenzioni sociali e familiare che spingono al silenzio e di rivolgersi ad un avvocato ed alle forze dell'odine perché venga redatto l'atto di denuncia- querela che da impulso al processo penale. Questo potrà portare alla condanna dello stalker ed anche al risarcimento di tutti i danni patiti dalla vittima.

Lo stalking è un fenomeno psicologico e sociale conosciuto anche come “sindrome del molestatore assillante”, “inseguimento ossessivo” o anche obsessional following.
In Italia lo stalking è considerato reato da tempi molto recenti. Soltanto nella seduta del 18 giugno 2008, infatti, il Consiglio dei Ministri ha introdotto nel nostro codice penale il reato di stalking (articolo 612-bis, atti persecutori), relativo a “quei comportamenti ripetuti, consistenti in molestie e minacce, che creano nella persona offesa paura per la propria incolumità o per quella di persone legate da vincoli di parentela o di affetto, tali da indurre a modificare il proprio stile di vita in maniera significativa”.
La sanzione, per tale reato oscilla tra i sei mesi e i quattro anni di carcere, salvo un aggravamento di pena fino a due terzi in caso di recidiva, fino alla metà (con procedibilità d’ufficio), se il fatto è commesso nei confronti di un minore, ovvero, se ricorre una delle circostanze aggravanti di cui all’articolo 339 c.p..
Ma quand’è che un corteggiamento assillante, delle attenzioni ossessive si trasformano in stalking?
Lo stalkers nella manifestazione dei suoi comportamenti è, generalmente, spinto da diverse motivazioni tra cui le più frequenti sono:
- il desiderio di avvicinare qualcuno dal quale è attratto in maniera ossessiva,
- la voglia di riallacciare una relazione con un ex partner,
- la conquista ad ogni costo o il tentativo assillante di iniziare una relazione d’amore
- il desiderio di vendetta per un presumibile torto subito, (da un ex collega di lavoro, cliente o fornitore, partner)
In ogni caso, la vittima, non è vissuta dal molestatore come un soggetto, una persona conosciuta ed apprezzata, ma diviene l’oggetto, il “mezzo” attraverso cui placare le proprie pulsioni, e soddisfare il bisogni di riconoscimento e di attenzione.
Per raggiungere i suoi scopi, lo stalker mette in atto una seri di comportamenti fastidiosi e molesti nei confronti della vittima designata:
- comunicazioni non desiderate: generalmente l’attenzione è posta sulla vittima, ma a seconda dei casi, lo stalker, manifesta comportamenti invadenti anche con i famigliari e gli amici della vittima. Lettere, telefonate, sms, mail, sono tra gli strumenti maggiormente utilizzati.
- contatti non desiderati: il molestatore cerca di pedinare la vittima, la segue sul posto di lavoro, l’aspetta sotto casa, frequenta i posti della vittima come il bar o la palestra, fino a cercare di inserirsi nella rete sociale della vittima, per poi entrare nella sfera personale con spedizioni di regali non desiderati, messaggi sulla macchina della vittima, messaggi o scritte sui muri fuori dall’abitazione e dove è possibile la cancellazione di servizi come abbonamenti postali a riviste o servizi fondamentali, quali luce, gas, telefono ect.
Un comportamento normale diviene stalking quando non si accettano i ripetuti no, quando lo stalker non accetta il rifiuto da parte dell’ altra/o, non accettando la mancanza di interesse, oppure non accettando la fine di una relazione; le ricerche empiriche individuano patologico un comportamento insistente e reiterato dopo due settimane, se la vittima ha manifestato il proprio disinteresse e il desiderio di essere lasciata in pace. E’ allora, infatti, che i comportamenti messi in atto dallo stalker non vengono più vissuti dalla vittima come semplici manifestazioni di interesse nei suoi confronti, ma cominciano a destare in questa fastidio, paura, ansia e/o fobie.

Che cos'é

La parola stalking deriva dal linguaggio tecnico-gergale della caccia e letteralmente significa "fare la posta". In termini psicologici, lo stalking è un complesso fenomeno relazionale che viene indicato anche come "sindrome del molestatore assillante". Pur trattandosi di un fenomeno estremamente complesso, difficile da delineare nel dettaglio, gli esperti riconoscono tuttavia alcuni fattori che consentono di descriverne i contorni generali.

I protagonisti principali del fenomeno sono:

bulletlo stalker o molestatore assillante (l'attore),
bulletla vittima
bullete la relazione "forzata" e controllante che si stabilisce tra i due e finisce per condizionare il normale svolgimento della vita quotidiana della seconda, provocando un continuo stato di ansia e paura. Il fastidio e la preoccupazione risultano, quindi, elementi fondanti e imprescindibili della "sindrome del molestatore assillante" per configurarla concretamente e darne la connotazione soggettiva che gli è propria.

I comportamenti persecutori sono definiti come "un insieme di condotte vessatorie, sotto forma di minaccia, molestia, atti lesivi continuati che inducono nella persona che le subisce un disagio psichico e fisico e un ragionevole senso di timore".

Quindi, non sono tanto le singole condotte ad essere considerate persecutorie, ma piuttosto è la modalità ripetuta nel tempo, contro la volontà della vittima, che riassume in sé il principale significato delle condotte di stalking.

Lo stalking può presentare una durata variabile, da un paio di mesi fino a coprire un periodo lungo anche anni.

Lo stalker

Lo "stalker" o "molestatore assillante" è colui che mette in atto quell'insieme di condotte che possono essere sintetizzate nelle azioni di seguire la vittima nei suoi movimenti per controllarla o meglio "appostarsi" alla sua vita.

Può essere un conoscente, un collega, un completo estraneo, oppure, nella maggior parte dei casi, un ex-partner. In genere gli stalker agiscono, in quest'ultimo contesto, per recuperare il rapporto precedente o vendicarsi per essere stati lasciati. Alcuni hanno semplicemente l'intento di stabilire una relazione sentimentale perché, presumibilmente, mostrano gravi difficoltà nell'instaurare un rapporto affettivo significativo. Altri, invece, possono soffrire di gravi disturbi mentali che li inducono a credere con convinzione nell'esistenza di una relazione, che in realtà non c'è, o comunque nella possibilità di stabilirne una. Altri, ancora, molestano persone conosciute superficialmente o addirittura sconosciuti allo scopo di vendicarsi per qualche torto reale o presunto.

Il confine fra corteggiamento e stalking, all'inizio, può essere impercettibile, ma diventa significativo quando limita la vita della vittima ponendola in una condizione di allerta per la paura di un pericolo imminente.

In ogni caso, per il molestatore, la vittima, non è più un "soggetto", autonomo e dotato di diritti, ma diviene l'"oggetto" su cui investire i propri bisogni di riconoscimento e di attenzione. Secondo le storie personali, familiari ed affettive di ognuno, e a prescindere dalle motivazioni poste alla base della nascita dell'ossessione, lo stalker in generale manifesta un'evidente problematica nell'area affettivo-emotiva, relazionale e comunicativa che comunque non sempre corrisponde ad una precisa diagnosi nella sfera psichica.

L'evoluzione delle condotte persecutorie risulta nel tempo ambivalente: a momenti di apparente sottomissione e disperazione si alternano atti improntati all'odio e a un'aggressività manifesta.

A seguito dell'analisi dei profili psicologici di numerosi stalker, si è giunti ad individuarne cinque tipologie, distinte in base ai bisogni e desideri che spingono a stabilire una relazione, a connotazione ossessiva, che spesso esiste solo nella mente dell'attore.

Tipi di stalker

Una delle classificazioni maggiormente accreditate in letteratura riconosce le seguenti tipologie di "molestatore assillante".

Il "risentito" rappresenta il primo tipo di stalker. Si tratta di solito di un ex-partner che desidera vendicarsi per la rottura della relazione sentimentale causata, a suo avviso, da motivi ingiusti. Forte di questo risentimento, si sente spinto a ledere sia l'immagine della persona (per esempio, pubblicando sul web foto o immagini osé oppure stampando volantini con frasi oscene per farli girare nell'ambiente di lavoro della vittima) sia la persona stessa (aspettandola fuori casa per farle delle scenate), sia danneggiando cose di proprietà (rigando, per esempio, la macchina o forandone le gomme). Il problema più grave di questo tipo di stalker è legato alla scarsa analisi della realtà basata su sentimenti di rancore e odio che tendono a giustificare i propri atti in quanto reazione legittima al torto subito.

Motivato dalla ricerca di una relazione e di attenzioni che possono riguardare l'amicizia o l'amore è invece il "bisognoso d'affetto". Questo tipo di stalker agisce soprattutto nell'ambito di rapporti professionali particolarmente stretti come quello tra il paziente e lo psicoterapeuta. In questi casi i molestatori fraintendono l'empatia e l'offerta di aiuto come segno di un interesse sentimentale. Spesso il rifiuto dell'altro viene negato e reinterpretato sviluppando la convinzione che egli abbia bisogno di superare qualche difficoltà psicologica o concreta e che prima o poi riconoscerà l'inevitabilità del rapporto amoroso proposto.

Più impulsivo ma meno resistente nel tempo è il "corteggiatore incompetente" che manifesta una condotta basata su una scarsa abilità relazionale e si traduce in comportamenti opprimenti ed esplicitamente invadenti. Gli stalker di questo gruppo presentano una condotta persecutoria di solito di breve durata, desiderano corteggiare ma non lo sanno fare e finiscono per adottare atteggiamenti che possono risultare fastidiosi.

Nella categoria degli ex-partner rientra anche il "respinto" che manifesta comportamenti persecutori in reazione ad un rifiuto. Questo tipo di stalker è ambivalente perché oscilla tra due desideri contrapposti: da una parte desidera ristabilire la relazione mentre dall'altra vuole solo vendicarsi per l'abbandono subito.

Infine, il "predatore" è uno stalker che ambisce ad avere rapporti sessuali con una vittima che può essere pedinata, inseguita e spaventata. La paura, infatti, eccita questo tipo di molestatore che prova un senso di potere nel pianificare la caccia alla "preda". Questo genere di stalking può colpire anche bambini e può essere agito anche da persone con disturbi psicopatologici di tipo sessuale come pedofili o feticisti.

La vittima

Lo stalking vede, nella maggior parte delle volte, donne vittime e uomini persecutori anche se non mancano casi inversi (il rapporto è di circa 3:1), uomini e donne che in oltre l'80% dei casi si conoscevano o perché ex partner (il 50% di tutti i casi) o perché amici, o colleghi di lavoro. L'età delle vittime varia dai 14-16 anni fino all'età adulta, mentre il fenomeno sembra diminuire dopo i 50 anni.

I dati del Centro antipedinamento di Roma hanno rilevato che, nella Capitale, il 21% della popolazione è stata vittima di stalking, almeno una volta nella vita. Questi risultati si riferiscono chiaramente ai casi denunciati e non danno contezza completa della realtà del fenomeno perché prendono in considerazione solo la punta dell'iceberg ed escludono il cosiddetto "numero oscuro".

La vita di una persona perseguitata cambia radicalmente fino a impregnarsi di paura per l'imprevedibilità di quello che potrebbe accadere. La vittima si sente costantemente controllata e "guardata a vista" e subisce continue umiliazioni per le scritte oscene lasciatele sotto casa, sulla macchina, o per il danneggiamento delle proprie cose. Tutto questo può provocare ansia, insonnia fino a sfociare in un vero e proprio disturbo post traumatico da stress, compromettendone l'attività lavorativa e le relazioni sociali.

La categoria vittimologica più a rischio risulta essere quella denominata "help profession" che comprende quanti lavorano nell'assistenza socio-sanitaria come medici, psicologi, assistenti sociali e infermieri. Questo si verifica perché questi professionisti entrano in contatto con i bisogni profondi di aiuto e le emozioni delle persone e possono facilmente cadere vittima di proiezioni di affetti e di relazioni interiorizzate.

Relazione vittima-stalker

Lo stalking o "sindrome del molestatore assillante" rimanda ad una patologia della comunicazione e della relazione che pone al centro del quadro sintomatico la relazione molestatore-vittima.

Alla fine di una relazione, è normale sentirsi particolarmente depressi e turbati, e si cerca in ogni modo di recuperare il rapporto affettivo. Però, dopo alcuni vani tentativi di riavvicinamento, ed in un tempo relativamente breve, di solito si riesce ad accettare che la storia è finita e che l'altro non è più interessato. Comportamenti insistenti alla ricerca dell'altro, nonostante i rifiuti manifesti, possono configurare comportamenti molesti e persecutori.

Se lo stalker è un ex partner può aver manifestato, anche durante il rapporto affettivo, le stesse dinamiche, (che diventano più opprimenti dopo la separazione), di controllo, gelosia e ricerca eccessiva di attenzioni. Chi viene lasciato non sempre accetta l'idea che la relazione sia definitivamente conclusa e che l'ex partner possa stabilire un altro rapporto affettivo. Il messaggio che emerge tra le righe suona più o meno così: "O con me o con nessun'altro".

Alcuni studi hanno stabilito che lo stalking si manifesta essenzialmente attraverso due categorie di comportamenti:

1. le comunicazioni intrusive che includono tutti i tentativi di comunicazione attraverso telefonate, lettere, sms, e-mail o perfino graffiti o murales;

2. e i contatti, che si concretizzano sia tramite comportamenti di controllo diretto, come ad esempio pedinare o sorvegliare, sia mediante condotte di confronto diretto come visite sotto casa o sul posto di lavoro, minacce o aggressioni.

Altre ricerche hanno specificato che la molestia si traduce in stalking, vero e proprio, solo in presenza dei seguenti elementi distintivi:

  1. chi mette in atto la molestia, l'attore (stalker), agisce nei confronti di una persona su cui proietta un investimento ideo-affettivo, basato su una relazione reale oppure parzialmente o totalmente immaginata (in base alle caratteristiche di personalità e alla capacità di esame della realtà);
  2. lo stalking si manifesta attraverso una serie di comportamenti che si sostanziano nella ricerca di comunicazione e/o di contatto, che in ogni caso risultano connotati da ripetizione, insistenza e intrusività;
  3. la pressione psicologica legata alla "coazione" comportamentale e al terrorismo psicologico dello stalker, pongono la persona individuata dal molestatore (stalking victim) in uno stato di allerta e di stress psicologico dovuti sia alla percezione dei comportamenti persecutori come sgraditi, intrusivi e fastidiosi, sia alla preoccupazione e all'angoscia per la propria incolumità;
  4. progressività del comportamento persecutorio testimoniata dal passaggio dalle minacce agli atti di violenza contro cose (per es. l'automobile) o persone (per es. familiari o partner). Tuttavia, pur essendo essenziale la progressività, i casi di aggressione violenta sono rari, mentre i reati cui lo stalker perviene più facilmente sono quelli di insulti e danneggiamento della proprietà.

Consigli

Dal momento che non tutte le situazioni di stalking sono uguali, non è possibile generalizzare facilmente sulle modalità di difesa che devono essere adattate alle circostanze e alle diverse tipologie di persecutori.
Si possono tuttavia dare dei suggerimenti in linea generale:

bullettenete presente che prendere consapevolezza del problema è già un primo passo per risolverlo. A volte, invece si tende a sottovalutare il rischio e a non prendere le dovute precauzioni come per esempio, informarsi sull'argomento e adottare dei comportamenti tesi a scoraggiare, fin dall'inizio, comportamenti di molestia assillante;
bulletricordate che, in alcune circostanze, di fronte ad una relazione indesiderata, è necessario "dire no" in modo chiaro e fermo, evitando improvvisate interpretazioni psicologiche o tentativi di comprensione che potrebbero rinforzare i comportamenti persecutori dello stalker;
bulletla maggior parte delle ricerche ha rilevato che la strategia migliore sembra essere l'indifferenza. Infatti, sebbene per la vittima risulti difficile gestire lo stress senza reagire, è indubbio che lo stalker "rinforza i suoi atti sia dai comportamenti di paura della vittima, sia da quelli reattivi ai sentimenti di rabbia;
bulletcercate di essere prudenti e quando uscite di casa evitate di seguire sempre gli stessi itinerari e di fermarvi in luoghi isolati e appartati;
bulletin caso di molestie telefoniche, tentate di ottenere una seconda linea e utilizzate progressivamente solo quest'ultima. Registrate le chiamate (anche quelle mute). Ricordate che per far questo è necessario, al momento della telefonata, rispondere e mantenere la linea per qualche secondo (senza parlare), in modo da consentire l'attivazione del sistema di registrazione dei tabulati telefonici;
bullettenete un diario per riportare e poter ricordare gli eventi più importanti che potrebbero risultare utili in caso di denuncia;
bulletraccogliete più dati possibili sui fastidi subiti, per esempio, conservate eventuali lettere o e-mail a contenuto offensivo o intimidatorio;
bullettenete sempre a portata di mano un cellulare per chiamare in caso di emergenza;
bulletse vi sentite seguiti o in pericolo, chiedete aiuto, chiamate un numero di pronto intervento, come per esempio il "112" o rivolgetevi al più vicino Comando Carabinieri.

Normativa

Al momento attuale, nell'ordinamento legislativo italiano, non esiste ancora un'ipotesi di reato specifica per questo fenomeno (come è invece per Stati Uniti, Canada, Australia e altri Paesi europei), ma in base agli elementi descritti e raccolti dalla vittima, le Forze di polizia possono ricondurre la condotta a singoli reati come minacce, ingiurie, molestie, lesioni o violenza privata e trasmettere all'Autorità Giudiziaria la denuncia-querela, corredata da tutti gli elementi utili alla documentazione del caso specifico.

Nel corso della XV Legislatura è stato preso in esame un Disegno di Legge, in cui compare tra le nuove fattispecie delittuose, contro la persona e nell'ambito della famiglia, anche l'art. 612/bis (Atti persecutori) che tuttavia risulta decaduto per la fine anticipata del governo.

Il 18 giugno 2008 il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge dal titolo "Misure contro gli atti persecutori" che introduce nel codice penale una nuova figura di reato riferibile allo stalking. In particolare, il nuovo disegno di legge:

"punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o paura, ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie scelte o abitudini di vita;

aumenta la pena se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato, o da persona che sia stata legata da relazione affettiva. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso ai danni di un minore;

prevede l'ergastolo se lo stalker arriva ad uccidere la propria vittima
".

Secondo l'iter legislativo, il disegno di legge è ora all'esame del Parlamento per essere convertito in Legge.

 

 

 

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