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In particolare le modifiche introducono un tetto alle prestazioni.
L'indennità, si legge nella nuova legge, non può essere superiore a cinque volte l'importo minimo già prescritto dalla legge, ferma restando la potestà di ogni singola cassa di stabilire, con delibera soggetta ad approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un importo massimo più elevato, tenuto conto delle capacità reddituali e contributive della categoria professionale e della compatibilità con gli equilibri finanziari dell'ente. Oltre all'istituzione di un tetto massimo per le indennità, la legge n.289/2003 prevede anche altre due modifiche.
La prima riguarda la base imponibile per il calcolo dell'indennità che non è più il reddito complessivo bensì il solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo.
La seconda riguarda l'anno di produzione del reddito da considerare che non è più quello al momento della presentazione della domanda bensì quello percepito nel secondo anno precedente l'evento.
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