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Punto per punto cosa prevede la nuova Finanziaria per la sanità

Contratti (art. 26, comma 7) Sono stati stanziati 213 milioni aggiuntivi per i maggiori oneri derivanti in sanità dal biennio contrattuale 2004-2005.

Responsabilità regionali sui bilanci (art. 37, comma 1) Al fine di raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica, restano fermi gli obblighi a carico delle Regioni di garantire l’equilibrio economico finanziario, mantenere i Lea, rispettare gli adempimenti di carattere sanitario e prevedere, ove si prospettassero situazioni di squilibrio nelle singole aziende sanitarie, la presentazione di piani di rientro pena la dichiarazione di decadenza dei direttori generali.

Finanziamento Ssn (art. 37, comma 2) Il finanziamento da parte dello Stato al Ssn è incrementato di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2006, rispetto a quanto previsto nella Finanziaria 2005 (89,96 mld di euro per il 2006 e 91,76 per il 2007).

  Ripiano disavanzi triennio 2002-2004 (art. 38, comma 1) Lo Stato concorre al ripiano dei disavanzi del Ssn per gli anni 2002, 2003 e 2004. A tal fine è autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 2.000 milioni di euro per l’anno 2006.

Massimo 90 giorni per le liste d’attesa (art. 38, comma 2) Le Regioni per poter godere del ripiano dei disavanzi devono realizzare interventi al fine di contenere entro 90 giorni i tempi massimi di attesa per le prestazioni. La riduzione delle liste d’attesa è infatti anche un obiettivo del Psn e per questo le Regioni dovranno istituire i Cup (Centri unificati di prenotazione) e fornire i dati necessari al Nuovo sistema informativo sanitario per il monitoraggio delle liste d’attesa. Alla certificazione della realizzazione degli interventi in materia di liste d’attesa provvederà il Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei Lea.

Divieto di sospendere le prenotazioni (art. 38, comma 3) Le aziende sanitarie ed ospedaliere non possono sospendere le attività di prenotazione delle prestazioni. Le Regioni e le Province autonome adottano, sentite le associazioni a difesa dei consumatori e degli utenti, disposizioni per regolare i casi in cui la sospensione dell'erogazione delle prestazioni è legata a motivi tecnici, informando con cadenza semestrale il ministero della Salute.

Commissione nazionale sull’appropriatezza (art. 38, comma 4) È istituita entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente Finanziaria, con decreto del Ministro della salute, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, la Commissione Nazionale sull’appropriatezza delle prescrizioni, con compiti di promozione di iniziative formative e di informazione per il personale medico e per i soggetti utenti del Ssn, di monitoraggio, studio e predisposizione di linee-guida per la fissazione di criteri di appropriatezza delle prestazioni, di forme idonee di controllo dell’appropriatezza delle prescrizioni medesime, nonché di promozione di analoghi organismi a livello regionale e aziendale. La composizione della Commissione è fissata con decreto del ministro della Salute.

Edilizia sanitaria (art. 39, comma 1) Le Regioni destinano le risorse residue dell’art. 20 della legge 67/88 a interventi relativi a presidi comprensivi di degenze per acuti con numero di posti letto non inferiore a 250 ovvero a presidi per lungo degenza e riabilitazione con numero di posti letto non inferiore a 120.

Donazioni ai Paesi in via di sviluppo (art. 39, comma 2 e 3) La cessione a titolo di donazione di apparecchiature e altri materiali smessi da Aziende sanitarie locali, Aziende ospedaliere, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e altre organizzazioni similari nazionali a beneficio delle strutture sanitarie nei Paesi in via di sviluppo o in transizione è promossa e coordinata dall’Alleanza degli ospedali italiani nel mondo. La stessa Alleanza provvede, sulla base delle informazioni acquisite, a promuovere i necessari contatti per facilitare le donazioni nonché a tenere un inventario aggiornato delle attrezzature disponibili.

  Nasce il Sistema nazionale di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria – Siveas (art. 39, comma 4 e 5) Presso il ministero della Salute, al fine di verificare che i finanziamenti siano effettivamente tradotti in servizi per i cittadini secondo criteri di efficienza ed appropriatezza, è realizzato un sistema nazionale di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria (Siveas). Con decreto del ministro della Salute, di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze, d’intesa con la conferenza Stato-Regioni , da adottare entro il 31 marzo 2006, sono definite le modalità di attuazione del Siveas. Per realizzare questo servizio, il ministero della Salute può avvalersi, anche della collaborazione di Istituti di ricerca, società scientifiche e strutture pubbliche o private, anche non nazionali, operanti nel campo della valutazione degli interventi sanitari, nonché di esperti nel numero massimo di 20 unità. Per la copertura dei relativi oneri è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

Cud (art. 39, comma 6) La Commissione unica sui dispositivi medici esercita funzioni consultive su qualsiasi questione concernente i dispositivi medici.

Nuovi criteri per certificare i bilanci delle Aziende (art. 39, comma 7) Con Decreto del ministro della Salute, di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze d’intesa con la Conferenza Stato Regioni , da adottare entro il 31 marzo 2006, sono definiti i criteri e le modalità di certificazione dei bilanci delle unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli istituti zooprofilattici sperimentali e delle aziende ospedaliere universitarie.

Un tetto alla mobilità interregionale (art. 39, comma 8) Fermo restando il principio della libera scelta da parte dei cittadini di curarsi in strutture sanitarie appartenenti a Regioni diverse dalla propria, al fine del rispetto da parte delle Regioni dell’equilibrio economico e finanziario e dell’estensione dei criteri di appropriatezza anche alle prestazioni erogate in regime di mobilità sanitaria interregionale, viene stabilito un tetto massimo regionale di rimborsabilità e di compensabilità entro il quale le singole Regioni regolano l’attività erogata dalle proprie strutture sanitarie pubbliche e private accreditate. Dal tetto sono escluse le prestazioni erogate ai pazienti oncologici e quelle di ricovero relative alle disciplina di specialità.

Più ambulatorio e meno ospedale (art. 39, comma 9) Il ministero della Salute promuove una rimodulazione finalizzata a incrementare qualitativamente e quantitativamente l’offerta di prestazioni in regime ambulatoriale e, corrispondentemente, decrementare l’offerta di prestazioni in regime di ricovero ospedaliero.

Prodotti monouso (art. 39, comma 9) Su proposta del ministro della Salute, la fornitura di prodotti monouso per stomizzati e incontinenti e per la prevenzione e cura delle lesioni da decubito verrà inserita nel livello essenziale di assistenza integrativa.

Repertorio dei presidi protesici (art. 39, comma 9) Su proposta del ministro della Salute, dovrà essere istituito il repertorio dei presidi protesici ed ortesici erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale.

Agenzia del farmaco (art. 39, comma 14) Sono direttamente trasferiti all’Aifa i finanziamenti derivanti dalla normativa in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro (legge 407/90, art. 5, comma 20); dal pagamento dovuto dalle aziende farmaceutiche per iniziative all’estero (legge 541/92, art. 12, comma 7 e 8); dalle ispezioni alle officine farmaceutiche (decreto 178/91, art. 7, comma 4 e 5); dal 5% delle spese di promozione delle aziende farmaceutiche. La dotazione organica dell’Agenzia è determinata dal 1° gennaio 2005 nel numero di 190 unità, con oneri finanziari a carico del bilancio della stessa Agenzia. La ripartizione della dotazione organica sarà determinata con successivo provvedimento.

Federalismo fiscale (art. 40) Sono state sostanzialmente accolte le linee espresse dalle Regioni in materia di federalismo fiscale (ovvero di modifiche al decreto 56/2000) con l’Accordo di Santa Trada. Le aliquote Irpef, unificate allo 0,9%, saranno interamente incassate dalle Regioni, ma soprattutto saranno sbloccati i 12 mld circa accantonati a partire dal 2000. Le modalità di ripartizione di questi fondi saranno definiti dalla Conferenza Stato Regioni entro il prossimo 31 marzo.

Ulteriormente “allegerito” il meccanismo di riduzione da parte dello stato della spesa storica delle Regioni: ogni anno la decurtazione sarà dell’1,5%, ma non potrà comunque superare la metà della differenza con il finanziamento dell’anno precedente.

  Confermato il fondo di garanzia per le Regioni che hanno minori entrate Irap e Irpef.

Per leggere l'intero testo della finanziaria: www.ministerosalute.it

 

Gennaio 2006

 

 

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