Punto
per punto cosa prevede
la nuova Finanziaria
per la sanità
Contratti
(art. 26, comma 7) Sono stati stanziati 213 milioni aggiuntivi per i maggiori
oneri derivanti in sanità dal biennio contrattuale 2004-2005.
Responsabilità
regionali sui bilanci
(art. 37, comma 1) Al fine di raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica,
restano fermi gli obblighi a carico delle Regioni di garantire l’equilibrio
economico finanziario, mantenere i Lea, rispettare gli adempimenti di carattere
sanitario e prevedere, ove si prospettassero situazioni di squilibrio nelle
singole aziende sanitarie, la presentazione di piani di rientro pena la
dichiarazione di decadenza dei direttori generali.
Finanziamento
Ssn (art.
37, comma 2) Il finanziamento da parte dello Stato al Ssn è incrementato di
1.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2006, rispetto a quanto
previsto nella Finanziaria 2005 (89,96 mld di euro per il 2006 e 91,76 per il
2007).
Ripiano
disavanzi triennio 2002-2004 (art. 38, comma
1) Lo Stato concorre al ripiano dei disavanzi del Ssn per gli anni 2002, 2003 e
2004. A
tal fine è autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 2.000
milioni di euro per l’anno 2006.
Massimo
90 giorni per le liste d’attesa (art. 38, comma 2) Le Regioni per poter godere del ripiano
dei disavanzi devono realizzare interventi al fine di contenere entro 90 giorni
i tempi massimi di attesa per le prestazioni. La riduzione delle liste
d’attesa è infatti anche un obiettivo del Psn e per questo le Regioni
dovranno istituire i Cup (Centri unificati di prenotazione) e fornire i dati
necessari al Nuovo sistema informativo sanitario per il monitoraggio delle liste
d’attesa. Alla certificazione della realizzazione degli interventi in materia
di liste d’attesa provvederà il Comitato permanente per la verifica
dell’erogazione dei Lea.
Divieto
di sospendere le prenotazioni (art. 38, comma 3) Le aziende sanitarie ed ospedaliere non
possono sospendere le attività di prenotazione delle prestazioni. Le Regioni e
le Province autonome adottano, sentite le associazioni a difesa dei consumatori
e degli utenti, disposizioni per regolare i casi in cui la sospensione
dell'erogazione delle prestazioni è legata a motivi tecnici, informando con
cadenza semestrale il ministero della Salute.
Commissione
nazionale sull’appropriatezza (art. 38, comma 4) È istituita entro 120 giorni
dall’entrata in vigore della presente Finanziaria, con decreto del Ministro
della salute, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato,
la Commissione Nazionale
sull’appropriatezza delle prescrizioni, con compiti di promozione di
iniziative formative e di informazione per il personale medico e per i soggetti
utenti del Ssn, di monitoraggio, studio e predisposizione di linee-guida per la
fissazione di criteri di appropriatezza delle prestazioni, di forme idonee di
controllo dell’appropriatezza delle prescrizioni medesime, nonché di
promozione di analoghi organismi a livello regionale e aziendale.
La composizione della Commissione è fissata con decreto del ministro della
Salute.
Edilizia
sanitaria
(art. 39, comma 1) Le Regioni destinano le risorse residue dell’art. 20 della
legge 67/88 a interventi relativi a presidi comprensivi di degenze per acuti con
numero di posti letto non inferiore a 250 ovvero a presidi per lungo degenza e
riabilitazione con numero di posti letto non inferiore a 120.
Donazioni
ai Paesi in via di sviluppo
(art. 39, comma 2 e 3) La cessione a titolo di donazione di apparecchiature e
altri materiali smessi da Aziende sanitarie locali, Aziende ospedaliere,
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e altre organizzazioni
similari nazionali a beneficio delle strutture sanitarie nei Paesi in via di
sviluppo o in transizione è promossa e coordinata dall’Alleanza degli
ospedali italiani nel mondo.
La stessa Alleanza
provvede, sulla base delle informazioni acquisite, a promuovere i necessari
contatti per facilitare le donazioni nonché a tenere un inventario aggiornato
delle attrezzature disponibili.
Nasce
il Sistema nazionale di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria
– Siveas (art.
39, comma 4 e 5) Presso il ministero della Salute, al fine di verificare che i
finanziamenti siano effettivamente tradotti in servizi per i cittadini secondo
criteri di efficienza ed appropriatezza, è realizzato un sistema nazionale di
verifica e controllo sull’assistenza sanitaria (Siveas). Con decreto del
ministro della Salute, di concerto con il ministro dell’Economia e delle
finanze, d’intesa con
la conferenza Stato-Regioni
, da adottare entro il 31 marzo 2006, sono definite le modalità di attuazione
del Siveas.
Per realizzare questo servizio, il ministero della Salute
può avvalersi, anche della collaborazione di Istituti di ricerca, società
scientifiche e strutture pubbliche o private, anche non nazionali, operanti nel
campo della valutazione degli interventi sanitari, nonché di esperti nel numero
massimo di 20 unità. Per la copertura dei relativi oneri è autorizzata la
spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
Cud
(art. 39, comma 6) La Commissione unica sui dispositivi medici esercita funzioni
consultive su qualsiasi questione concernente i dispositivi medici.
Nuovi
criteri per certificare i bilanci delle Aziende
(art. 39, comma 7) Con Decreto del ministro della Salute, di concerto con il
ministro dell’Economia e delle finanze d’intesa con
la Conferenza Stato Regioni
, da adottare entro il 31 marzo 2006, sono definiti i criteri e le modalità di
certificazione dei bilanci delle unità sanitarie locali, delle aziende
ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli
istituti zooprofilattici sperimentali e delle aziende ospedaliere universitarie.
Un
tetto alla mobilità interregionale (art. 39, comma 8) Fermo restando il principio della
libera scelta da parte dei cittadini di curarsi in strutture sanitarie
appartenenti a Regioni diverse dalla propria, al fine del rispetto da parte
delle Regioni dell’equilibrio economico e finanziario e dell’estensione dei
criteri di appropriatezza anche alle prestazioni erogate in regime di mobilità
sanitaria interregionale, viene stabilito un tetto massimo regionale di
rimborsabilità e di compensabilità entro il quale le singole Regioni regolano
l’attività erogata dalle proprie strutture sanitarie pubbliche e private
accreditate. Dal tetto sono escluse le prestazioni erogate ai pazienti
oncologici e quelle di ricovero relative alle disciplina di specialità.
Più
ambulatorio e meno ospedale
(art. 39, comma 9) Il ministero della Salute promuove una rimodulazione
finalizzata a incrementare qualitativamente e quantitativamente l’offerta di
prestazioni in regime ambulatoriale e, corrispondentemente, decrementare
l’offerta di prestazioni in regime di ricovero ospedaliero.
Prodotti
monouso
(art. 39, comma 9) Su proposta del ministro della Salute, la fornitura di
prodotti monouso per stomizzati e incontinenti e per la prevenzione e cura delle
lesioni da decubito verrà inserita nel livello essenziale di assistenza
integrativa.
Repertorio
dei presidi protesici
(art. 39, comma 9) Su proposta del ministro della Salute, dovrà essere
istituito il repertorio dei presidi protesici ed ortesici erogabili a carico del
Servizio sanitario nazionale.
Agenzia
del farmaco
(art. 39, comma 14) Sono direttamente trasferiti all’Aifa i finanziamenti
derivanti dalla normativa in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro
(legge 407/90, art. 5, comma 20); dal pagamento dovuto dalle aziende
farmaceutiche per iniziative all’estero (legge 541/92, art. 12, comma 7 e 8);
dalle ispezioni alle officine farmaceutiche (decreto 178/91, art. 7, comma 4 e
5); dal 5% delle spese di promozione delle aziende farmaceutiche. La dotazione
organica dell’Agenzia è determinata dal 1° gennaio 2005 nel numero di 190
unità, con oneri finanziari a carico del bilancio della stessa Agenzia. La
ripartizione della dotazione organica sarà determinata con successivo
provvedimento.
Federalismo
fiscale
(art. 40) Sono state sostanzialmente accolte le linee espresse dalle Regioni in
materia di federalismo fiscale (ovvero di modifiche al decreto 56/2000) con
l’Accordo di Santa Trada. Le aliquote Irpef, unificate allo 0,9%, saranno
interamente incassate dalle Regioni, ma soprattutto saranno sbloccati i 12 mld
circa accantonati a partire dal 2000. Le modalità di ripartizione di questi
fondi saranno definiti dalla Conferenza Stato Regioni entro il prossimo 31
marzo.
Ulteriormente “allegerito” il meccanismo di riduzione da parte dello stato
della spesa storica delle Regioni: ogni anno la decurtazione sarà dell’1,5%,
ma non potrà comunque superare la metà della differenza con il finanziamento
dell’anno precedente.
Confermato il fondo di garanzia per le Regioni che hanno minori entrate Irap e
Irpef.
Per
leggere l'intero testo della finanziaria: www.ministerosalute.it
Gennaio
2006