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L’ultima
modifica fissa un tetto massimo dell’importo che
potrà essere erogato, nella misura di cinque volte l’importo minimo stabilito
dal comma 3 dell’art. 70 (cinque mensilità di retribuzione calcolate
all’80% del salario minimo giornaliero di cui al dl 402/1981) che
porta, per l’anno 2003, a un importo minimo di indennità pari ad euro
3.972,82 e ad un importo massimo di 19.864,10 euro. Tali
indennità calcolate sulla base dell’80% del reddito libero
professionale percepito e denunciato ai fini fiscali dall’interessata nel
secondo anno precedente quello dell’evento e sono pari a: ·
5/12
di tale base, in caso di indennità per maternità, adozione o affidamento
preadottivo, (il minore non deve aver superato i sei anni di età alla data di
ingresso nella casa adottiva; in questo caso la domanda deve essere presentata,
dalla madre, entro il termine perentorio di 180 giorni dall’ingresso del
bambino in famiglia, data, quest’ultima, equiparata a quella del parto); · 1/12 di tale base, in caso di indennità per aborto spontaneo o terapeutico avvenuto non prima del 3° mese di gravidanza e precedente il 6° mese, intendendo dal sessantunesimo giorno di gravidanza ed entro la ventiseiesima settimana. In caso di aborto dopo il 6° mese di gravidanza, all’iscritta spetta l’intera indennità prevista per i casi di maternità, adozione e affidamento preadottivo.
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