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Finanziaria 2007: cosa prevede per gli specializzandi?

Per lo specializzando sono due i decreti legislativi importanti: il Dlgs 257/1991, che ha stabilito le regole per la formazione del medico specialista, l’istituzione della borsa di studio da 21,5 milioni di lire lordi annui (poi fissata in 22,5 milioni) e i diritti e doveri dello specializzando. Di fatto, questo decreto è rimasto in vigore fino ad oggi, data la mancata applicazione del successivo Dlgs 368/1999, approvato dal Parlamento ad attuazione della direttiva 93/16/Cee e successive (con la quale, per intenderci, la Comunità Europea ha stabilito quali sono e quali caratteristiche possiedono le scuole di specializzazione riconosciute nella Ce). Quest’ultimo provvedimento definisce nel dettaglio i criteri per la formazione specialistica dei medici e prevede la stipula per gli specializzandi di contratti di formazione-lavoro.

Dopo pochi mesi dalla sua approvazione però è entrato in vigore il decreto legislativo 517/1999, che all’articolo 8, comma 3, blocca gli articoli dal 37 al 42 del Dlgs 368/1999 fino allo stanziamento di fondi per la formazione dei medici specialisti, imponendo fino ad allora che siano applicate le disposizioni del Dlgs 257/1991. Buona parte del decreto 368 è quindi rimasta lettera morta fino ad oggi. L’argomentazione dell’assenza di fondi adeguati ne ha sempre impedito l’attuazione.

La prima svolta finalmente arriva con la Finanziaria del 2006, in cui sono stati stanziati 300 milioni di euro per l’attivazione dei contratti di formazione specialistica dei medici. La bozza di Finanziaria 2007 ha confermato lo stanziamento previsto lo scorso anno.

Non solo, una circolare del ministero dell’Università informa i rettori che “a decorrere dall’a.a. 2006/2007 entra in vigore il Dlgs 368/1999, modificato dalla legge n. 266/2005 (Finanziaria 2006) e quindi dovrà essere attuato il «contratto di formazione specialistica» previsto per tutti gli specializzandi in formazione; ovviamente il Dlgs n. 257/1991, viene abrogato. In merito si comunica che…”gli oneri derivati dalla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all’attività assistenziale svolta dal medico in formazione sono a carico delle Aziende sanitarie presso le quali viene svolta l’attività formativa, alle stesse condizioni del proprio personale (c. 3, art. 41, Dlgs 368/1999)…Premesso quanto sopra, è opportuno prevedere, per gli specializzandi in formazione, che l’assenza per maternità sia regolata ai sensi del Dlgs 151/2001, come peraltro previsto dal c. 3, dell’art. 40, del Dlgs 368/1999” .

Secondo la bozza, il contratto dovrà essere stipulato all’atto dell’iscrizione con l’Università e con la Regione dove hanno sede le strutture in cui si svolge la formazione. Il contratto sarà annuale, rinnovabile di anno in anno e di durata pari a quella del corso di specializzazione. La firma impegnerà lo specializzando «a seguire, con profitto, il programma di formazione svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici». Quanto ai compiti assistenziali, spesso gravosi, dovranno essere concordati dal Consiglio della scuola con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili dei reparti interessati. Il trattamento economico, annuo e onnicomprensivo, sarà composto di una parte fissa, uguale per tutti, e da una variabile. Che, come disposto dalla Finanziaria 2006, «non potrà eccedere il 15% di quella fissa».

Quindi almeno due grossi cambiamenti in vista, uno apparentemente formale e uno vistosamente sostanziale: il nome, passato da «contratto di formazione-lavoro» a «contratto di formazione specialistica», e la copertura assicurativa di cui dovranno farsi carico le aziende sanitarie presso cui si svolge l’attività formativa. Inoltre sarà assicurato il diritto ai 30 giorni di ferie l’anno, così come gli assegni per maternità (da regolare in base al Dlgs 151/2000).

Un grosso risultato, dunque, smorzato solo dalla questione previdenza, come fa notare Martina Di Simplicio, presidente di Federspecializzandi: “Il contratto che finalmente entrerà in vigore rischia di essere monco della parte previdenziale. La Finanziaria 2006 aveva previsto per gli specializzandi l’applicazione dell’articolo 2, comma 26, della legge 335/1995: l’iscrizione a un’apposita gestione separata dell’Inps, come i lavoratori autonomi. Ma innanzitutto non è chiaro se cinque anni - tanto dura la maggior parte delle scuole di specializzazione - bastano per riuscire a maturare i contributi: secondo alcuni, occorrono almeno sei anni. In secondo luogo, non è automatico il trasferimento a una diversa gestione previdenziale, come l’Enpam. Così, ai fini della pensione, si rischiano di vanificare anni di lavoro”.

Dott.ssa Serena Scarlino

27 dicembre 2006

 

 

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