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Finanziaria 2007: cosa prevede per gli
specializzandi? Per
lo specializzando sono due i decreti legislativi importanti: il Dlgs 257/1991,
che ha stabilito le regole per la formazione del medico specialista,
l’istituzione della borsa di studio da 21,5 milioni di lire lordi annui (poi
fissata in 22,5 milioni) e
i diritti e doveri dello specializzando. Di fatto, questo decreto è rimasto in
vigore fino ad oggi, data la mancata applicazione del successivo Dlgs
368/1999, approvato dal Parlamento ad attuazione della direttiva 93/16/Cee e
successive (con la quale, per intenderci, Dopo
pochi mesi dalla sua approvazione però è entrato in vigore il decreto
legislativo 517/1999, che all’articolo 8, comma 3, blocca gli articoli dal 37
al 42 del Dlgs 368/1999 fino allo stanziamento di fondi per la formazione dei
medici specialisti, imponendo fino ad allora che siano applicate le disposizioni
del Dlgs 257/1991. Buona parte del decreto 368 è quindi rimasta lettera morta
fino ad oggi. L’argomentazione dell’assenza di fondi adeguati ne ha sempre
impedito l’attuazione. La
prima svolta finalmente arriva con la Finanziaria del 2006, in cui sono stati
stanziati 300 milioni di euro per l’attivazione dei contratti di formazione
specialistica dei medici. La bozza di Finanziaria 2007 ha confermato lo
stanziamento previsto lo scorso anno. Non
solo, una circolare del ministero dell’Università informa i rettori che “a
decorrere dall’a.a. 2006/2007 entra in vigore il Dlgs 368/1999, modificato
dalla legge n. 266/2005 (Finanziaria 2006) e quindi dovrà essere attuato il «contratto
di formazione specialistica» previsto per tutti gli specializzandi in
formazione; ovviamente il Dlgs n. 257/1991, viene abrogato. In merito si
comunica che…”gli oneri derivati dalla copertura assicurativa per i rischi
professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni
connessi all’attività assistenziale svolta dal medico in formazione sono a
carico delle Aziende sanitarie presso le quali viene svolta l’attività
formativa, alle stesse condizioni del proprio personale (c. 3, art. 41, Dlgs
368/1999)…Premesso quanto sopra, è opportuno prevedere, per gli
specializzandi in formazione, che l’assenza per maternità sia regolata ai
sensi del Dlgs 151/2001, come peraltro previsto dal c. 3, dell’art. 40, del
Dlgs 368/1999” . Secondo
la bozza, il contratto dovrà essere stipulato all’atto dell’iscrizione con
l’Università e con la Regione dove hanno sede le strutture in cui si svolge
la formazione. Il contratto sarà annuale, rinnovabile di anno in anno e di
durata pari a quella del corso di specializzazione. La firma impegnerà lo
specializzando «a seguire, con profitto, il programma di formazione svolgendo
le attività teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti
didattici». Quanto ai compiti assistenziali, spesso gravosi, dovranno essere
concordati dal Consiglio della scuola con la direzione sanitaria e con i
dirigenti responsabili dei reparti interessati. Il trattamento economico, annuo
e onnicomprensivo, sarà composto di una parte fissa, uguale per tutti, e da una
variabile. Che, come disposto dalla Finanziaria 2006, «non potrà eccedere il
15% di quella fissa». Quindi
almeno due grossi cambiamenti in vista, uno apparentemente formale e uno
vistosamente sostanziale: il nome, passato da «contratto di formazione-lavoro»
a «contratto di formazione specialistica», e la copertura assicurativa di cui
dovranno farsi carico le aziende sanitarie presso cui si svolge l’attività
formativa. Inoltre sarà assicurato il diritto ai 30 giorni di ferie l’anno,
così come gli assegni per maternità (da regolare in base al Dlgs 151/2000). Un
grosso risultato, dunque, smorzato solo dalla questione previdenza, come fa
notare Martina Di Simplicio, presidente di Federspecializzandi: “Il contratto
che finalmente entrerà in vigore rischia di essere monco della parte
previdenziale. La Finanziaria 2006 aveva previsto per gli specializzandi
l’applicazione dell’articolo 2, comma 26, della legge 335/1995:
l’iscrizione a un’apposita gestione separata dell’Inps, come i lavoratori
autonomi. Ma innanzitutto non è chiaro se cinque anni - tanto dura la maggior
parte delle scuole di specializzazione - bastano per riuscire a maturare i
contributi: secondo alcuni, occorrono almeno sei anni. In secondo luogo, non è
automatico il trasferimento a una diversa gestione previdenziale, come l’Enpam.
Così, ai fini della pensione, si rischiano di vanificare anni di lavoro”. Dott.ssa
Serena Scarlino 27
dicembre 2006 |
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