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Finanziaria 2007: cosa
cambia per la Sanità? E’
stato deciso di procedere all’aggiornamento dei Livelli Essenziali di
Assistenza (LEA), in particolare per: Gli specializzandi e la
Finanziaria 2007 Per
lo specializzando sono due i decreti legislativi importanti: il Dlgs 257/1991,
che ha stabilito le regole per la formazione del medico specialista,
l’istituzione della borsa di studio da 21,5 milioni di lire lordi annui (poi
fissata in 22,5 milioni) e i diritti e doveri dello specializzando. Di
fatto, questo decreto è rimasto in vigore fino ad oggi, data la mancata
applicazione del successivo Dlgs 368/1999, approvato dal Parlamento ad
attuazione della direttiva 93/16/Cee e successive (con la quale, per intenderci,
Dopo
pochi mesi dalla sua approvazione però è entrato in vigore il decreto
legislativo 517/1999, che all’articolo 8, comma 3, blocca gli articoli dal 37
al 42 del Dlgs 368/1999 fino allo stanziamento di fondi per la formazione dei
medici specialisti, imponendo fino ad allora che siano applicate le disposizioni
del Dlgs 257/1991. Buona parte del decreto 368 è quindi rimasta lettera morta
fino ad oggi. L’argomentazione dell’assenza di fondi adeguati ne ha sempre
impedito l’attuazione. La
prima svolta finalmente arriva con la Finanziaria del Non
solo, una circolare del ministero dell’Università informa i rettori che “a
decorrere dall’a.a. 2006/2007 entra in vigore il Dlgs 368/1999, modificato
dalla legge n. 266/2005 (Finanziaria 2006) e quindi dovrà essere attuato il «contratto
di formazione specialistica» previsto per tutti gli specializzandi in
formazione; ovviamente il Dlgs n. 257/1991, viene abrogato. In merito si
comunica che…”gli oneri derivati dalla copertura assicurativa per i rischi
professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni
connessi all’attività assistenziale svolta dal medico in formazione sono a
carico delle Aziende sanitarie presso le quali viene svolta l’attività
formativa, alle stesse condizioni del proprio personale (c. 3, art. 41, Dlgs
368/1999)…Premesso quanto sopra, è opportuno prevedere, per gli
specializzandi in formazione, che l’assenza per maternità sia regolata ai
sensi del Dlgs 151/2001, come peraltro previsto dal c. 3, dell’art. 40, del
Dlgs 368/1999” . Secondo la
bozza, il contratto dovrà essere stipulato all’atto dell’iscrizione con
l’Università e con la Regione dove hanno sede le strutture in cui si svolge
Quindi almeno
due grossi cambiamenti in vista, uno apparentemente formale e uno vistosamente
sostanziale: il nome, passato da «contratto di formazione-lavoro» a «contratto
di formazione specialistica», e la copertura assicurativa di cui dovranno farsi
carico le aziende sanitarie presso cui si svolge l’attività formativa.
Inoltre sarà assicurato il diritto ai 30 giorni di ferie l’anno, così come
gli assegni per maternità (da regolare in base al Dlgs 151/2000). Un grosso
risultato, dunque, smorzato solo dalla questione previdenza, come fa notare
Martina Di Simplicio, presidente di Federspecializzandi: “Il contratto che
finalmente entrerà in vigore rischia di essere monco della parte previdenziale.
La Finanziaria 2006 aveva previsto per gli specializzandi l’applicazione
dell’articolo 2, comma 26, della legge 335/1995: l’iscrizione a
un’apposita gestione separata dell’Inps, come i lavoratori autonomi. Ma
innanzitutto non è chiaro se cinque anni - tanto dura la maggior parte delle
scuole di specializzazione - bastano per riuscire a maturare i contributi:
secondo alcuni, occorrono almeno sei anni. In secondo luogo, non è automatico
il trasferimento a una diversa gestione previdenziale, come l’Enpam. Così, ai
fini della pensione, si rischiano di vanificare anni di lavoro”. Dott.ssa
Serena Scarlino 27 dicembre
2006 Per il testo completo
delle disposizioni in materia di sanità, clikkate
qui… Vita da Tutorina….un
mese dal medico di Medicina generale. Finalmente,
dopo sei anni, arriva il tirocinio e soprattutto l’esperienza più attesa,
quella dal medico di medicina generale. L’inizio promette bene. ….continua….
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Assolto il Medico che….(continua) §
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