|
Le
iscritte interessate potranno inviare all’ENPAM le domande a decorrere dal 6°
mese di gravidanza, ma anche dopo il
termine del periodo tutelato
(tre mesi dopo il parto) e,
comunque, entro e non oltre 180 giorni dalla data del parto o
dall’ingresso
in famiglia del bambino e 180
giorni dalla data dell’aborto, in modo da poterle corredare
dell’intera documentazione necessaria. In
base alla sentenza emessa dalla Corte Costituzionale sulla legittimità
dell’art. 1 L. N. 379/90, con decorrenza dal giorno successivo alla data di
pubblicazione della sentenza stessa sulla Gazzetta Ufficiale (4/2/98), non è più
richiesta la sospensione dell’attività professionale quale condizione
necessaria ai fini della concessione della indennità di maternità, ad
eccezione per le specialiste ambulatoriali e della medicina dei servizi presso
il SSN, il cui rapporto di lavoro è equiparato a quello delle lavoratrici
dipendenti. Per
quanto riguarda le specialiste ambulatoriali e della medicina dei servizi le
stesse si possono assentare dal servizio per tre mesi (14 settimane prima o dopo
il parto) con retribuzione al 100% e continuare l’assenza per altri tre mesi
però senza retribuzione. Per
il periodo senza retribuzione, interviene l’ENPAM con le indennità previste
che, di questi tre mesi retribuiti, copre soltanto il periodo di sei settimane.
|
|
Copyright © 2004/2005/2006/2007/2008/2009/2010- Dott.sa Maria Cristina Campanini - Aggiornato il: 21 gennaio 2010. Per domande o commenti > campanima@tiscalinet.it Questo sito dal dicembre 2009 non è più referenza del settore Rosa dello SNAMI. |