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Medici di Famiglia
Legge 379

 

Le iscritte interessate potranno inviare all’ENPAM le domande a decorrere dal 6° mese di gravidanza, ma anche dopo il termine del periodo tutelato  (tre mesi dopo il parto) e, comunque, entro e non oltre 180 giorni dalla data del parto o dall’ingresso  in famiglia del bambino e 180 giorni dalla data dell’aborto, in modo da poterle corredare dell’intera documentazione necessaria.

In base alla sentenza emessa dalla Corte Costituzionale sulla legittimità dell’art. 1 L. N. 379/90, con decorrenza dal giorno successivo alla data di pubblicazione della sentenza stessa sulla Gazzetta Ufficiale (4/2/98), non è più richiesta la sospensione dell’attività professionale quale condizione necessaria ai fini della concessione della indennità di maternità, ad eccezione per le specialiste ambulatoriali e della medicina dei servizi presso il SSN, il cui rapporto di lavoro è equiparato a quello delle lavoratrici dipendenti.

Per quanto riguarda le specialiste ambulatoriali e della medicina dei servizi le stesse si possono assentare dal servizio per tre mesi (14 settimane prima o dopo il parto) con retribuzione al 100% e continuare l’assenza per altri tre mesi però senza retribuzione.

Per il periodo senza retribuzione, interviene l’ENPAM con le indennità previste che, di questi tre mesi retribuiti, copre soltanto il periodo di sei settimane.

 

 

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